sabato 5 marzo 2011

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA NEI SETTORI SPECIALI

Modalità di presentazione della cauzione provvisoria – art. 75 del codice dei contratti – combinato disposto con art. 209 – importo dell’appalto sotto soglia comunitaria – valgono le norme del regolamento interno

Settori speciali: le regole di cui all’articolo 75 sulle modalità di presentazione della cauzione provvisoria non sono di immediata applicazione

Affinché vi sia l’obbligo di seguire la norma primaria, vi deve essere un esplicito riferimento nel regolamento interno


Dimezzamento della cauzione provvisoria in caso di certificazione di qualità – art. 75 del codice dei contratti – non è di immeditata applicazione nei settori speciali – valgono le norme della lex specialis di gara – differenza con norma primaria – basta che la certificazione di qualità sia posseduta dalla capogruppo – la legittimità dell’esclusione deve essere, esplicitamente, sancita se mandante sprovvista di qualità


Settori speciali: solo se espressamente previsto, contrariamente alla norma di cui all’articolo 75 del codice dei contratti, va esclusa l’Ati che presenta una cauzione dimezzata in presenza di certificazione di qualità riferita solo alla capogruppo


La lettera d’invito richiama effettivamente il settimo comma dell’art. 75, ma al solo scopo di individuare il tipo di certificazione che il concorrente doveva possedere per fruire del beneficio del dimezzamento della garanzia

Modalità di presentazione della cauzione provvisoria – art. 75 del codice dei contratti – combinato disposto con art. 209 – richiesta di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ – garanzia sprovvista di tale clausola – in assenza di adeguata prescrizione della lex specialis va accettata


Settori speciali: in caso di silenzio da parte della lex specialis, deve essere accettata una fideiussione provvisoria priva della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ da parte del garante


tratto dalla sentenza numero 235 del 4 marzo 2011 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino
 

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