sabato 5 marzo 2011

CORRETTA INTESTAZIONE DELLA POLIZZA PROVVISORIA IN CASO DI ATI

Modalità di presentazione della cauzione provvisoria – in caso di Ati – la polizza deve essere intestata alla mandataria e a tutte le mandanti – corretta l’intestazione per la quale << si prende atto che la contraente è capogruppo della costituenda A.T.I. formata dalle mandanti – fondamentale l’espresso riferimento a “ogni e qualsiasi obbligo inerente la partecipazione alla gara”.


Il garante è tenuto a rispondere per gli inadempimenti eventualmente realizzati da qualsiasi sottoscrittore dell’offerta congiunta, venendo in rilievo il vincolo di solidarietà tra i partecipanti al raggruppamento che hanno sottoscritto l’offerta;


infatti, gli obblighi inerenti la partecipazione alla procedura di gara sono stati assunti solidalmente dalle imprese facenti parte del raggruppamento, che, ai termini del bando di gara, hanno presentato un’offerta sottoscrivendola congiuntamente

Con il quarto motivo si sostiene che la cauzione prestata dal raggruppamento controinteressato sarebbe stata rilasciata in violazione delle prescrizioni contenute nel bando, in quanto farebbe menzione solo della Controinteressata e non delle altre imprese raggruppate.

Conviene partire, anche in tal caso, da quanto prescritto dalla legge di gara.

Il bando dispone, sul punto, che in caso di soggetti concorrenti non ancora costituiti la cauzione dovrà prestarsi a nome di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito; tale disposizione è in linea con l’art. 75, comma 1, d.lgs. 168/2006.

La garanzia presentata dalla contro interessata e rilasciata da “Compagnia garante Assicurazioni” contiene l’impegno del garante nei confronti della stazione appaltante al pagamento delle somme dovute dal contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti la partecipazione alla gara. La polizza contiene, inoltre, la clausola per cui “si dà e si prende atto che la contraente Controinteressata è capogruppo della costituenda A.T.I. formata dalle seguenti mandanti: Controinteressata 2 e Controinteressata 3”.

Tale affermazione contenuta nella polizza appare sufficiente a sancire l’impegno del garante nei confronti della stazione appaltante per il mancato adempimento della totalità degli obblighi e oneri inerenti la partecipazione alla gara del contraente Controinteressata, anche in qualità di mandataria del raggruppamento costituendo, essendovi l’espresso riferimento a “ogni e qualsiasi obbligo inerente la partecipazione alla gara”.

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Tratto dalla sentenza numero 52 dell’1 marzo 2011 pronunciata dal Tar Emilia Romagna, Parma

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