sabato 5 marzo 2011

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO :ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE, INEFFICACIA DEL CONTRATTO, SUBENTRO CONTRATTUALE E DANNO PER EQUIVALENTE

Servizio di consulenza e intermediazione assicurativa: anNullamento dell’aggiudicazione per mancanza della dichiarazione ex art. 38 del codice dei contratti del procuratore speciale titolare di poteri rappresentativi e gestionali della società di notevole ampiezza


L’obiettivo del ricorso è  l’aggiudicazione dell’appalto, che nel caso in esame la ricorrente potrà ottenere ove la verifica del possesso dei requisiti di ammissione si concluda in senso per essa favorevole

Contrariamente a quanto afferma la controinteressata nella propria memoria difensiva, la dichiarazione in questione era prevista a pena di esclusione ai sensi del combinato disposto del bando di gara (pag. 3) e del disciplinare (pag. 1 ss). Neanche condivisibile è il richiamo alla teoria del cd. falso innocuo, atteso che nel caso in esame non è stata omessa la menzione, ad es., di una singola condanna ma l’intera dichiarazione ex art. 38 del Codice appalti riferita al sig. Bartalini.

Il primo motivo di ricorso deve dunque essere accolto, con la conseguenza che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa e, dunque, l’aggiudicazione annullata

Considerato che l’appalto ha la durata di 60 mesi (cinque anni) e che, nonostante la reiezione dell’istanza cautelare, la fissazione pressocché immediata del ricorso per la decisione di merito ha impedito che lo stesso avesse lunga esecuzione, il Collegio dichiara l’inefficacia del contratto per la parte non ancora eseguita.

Quanto, infine, alla richiesta di risarcimento danni per mancato affidamento dell’appalto, la stessa va accolta ma limitatamente al periodo di contratto eseguito dalla controinteressata e alla duplice condizione che: a) a seguito dell’esclusione di quest’ultima, la ricorrente sia dichiarata aggiudicataria, a conclusione della verifica del possesso dei requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis, e b) dimostri di non aver potuto utilizzare nel suddetto periodo personale e attrezzature per altri analoghi servizi in quanto riservati all’appalto oggetto della gara, “in vista di una sicura aggiudicazione” (così Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2010 n. 7004, cui adde Tar Bari, sez. II, 7 maggio 2010 n. 1750; Tar Catania, sez. III, 8 aprile 2010 n. 1050).

Nella sussistenza di dette condizioni il risarcimento va commisurato al 10% dell’importo a base d’asta, come ribassato dall’offerta presentata (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2010 n. 7132; id., sez. V, 6 aprile 2009 n. 2143); la somma così calcolata, costituendo oggetto di debito di valore, va incrementata con la rivalutazione monetaria dal giorno in cui è stato stipulato il contratto con l'impresa illegittima aggiudicataria, sino alla pubblicazione della presente sentenza (a decorrere da tale momento, in conseguenza della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta); spettano, inoltre, gli interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna fino al soddisfo effettivo.

Va invece disattesa la richiesta risarcitoria per danno curriculare, per esso intendendosi quello che deriva dalla perdita da parte dell’impresa partecipante della possibilità di arricchire il proprio curriculum professionale e potenziare la propria presenza sul mercato in conseguenza dell’illegittima sua esclusione dalla gara pubblica ovvero dall’illegittimo affidamento dell’appalto ad altro concorrente; postula cioè l’impossibilità di raggiungere l’obiettivo al quale tendeva con l’istanza di partecipazione alla procedura comparativa (Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2009 n. 3144) e cioè l’aggiudicazione dell’appalto, che nel caso in esame è invece risultato che la ricorrente potrà ottenere ove la verifica del possesso dei requisiti di ammissione si concluda in senso per essa favorevole

Tratto dalla sentenza  numero 1922 del 2  marzo 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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