Operata la scelta di aderire alla convenzione CONSIP ai sensi del comma 3 dell’art.26 della l. n. 488/1999, non incombe all’Amministrazione procedente nessun onere di istruttoria in ordine alla ecomicità dei parametri prezzo- qualità contenuti nella convenzione stessa, poiché l’accordo quadro per l’acquisizione di beni e servizi si qualifica e si configura come contratto normativo attraverso il quale si perviene, per mezzo della CONSIP società concessionaria, alla individuazione del miglior contraente tramite procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme comunitarie.
E’ intrinseca la economicità dei beni e servizi offerti dal sistema CONSIP, poiché si perviene a risparmi sia diretti, ottenibili in virtù del miglio prezzo offerto dalla convenzione quale risultato di una gara comunitaria ad evidenza pubblica, sia indiretti, consistenti nella riduzione dei costi per il potenziale contenzioso e nella riduzione dei tempi di avvio, espletamento e perfezionamento delle procedure di acquisto dei beni e dei servizi. (in termini TAR Campania, sent. n. 22688 del 4/11/2010).
Alla luce di tali principi non sussisteva alcun obbligo per l’Amministrazione comunale intimata di valutare l’offerta della ditta ricorrente, dopo avere operato la scelta di aderire alla convenzione, poiché la valutazione della convenienza non si parametra esclusivamente in relazione al prezzo, ma anche in relazione agli altri elementi costituenti “risparmi indiretti” cui sopra si è fatto cenno, oltre che al parametro prezzo- qualità del servizio posto a fondamento della convenzione
Tratto dalla sentenza numero 650 del 15 marzo 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania
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