lunedì 7 marzo 2011

Per evitare l’escussione della cauzione provvisoria, si può chiedere una proroga, motivandola con un impedimento oggettivo

In caso di mancata dimostrazione dei requisiti di ordine speciale, l’articolo 48 del codice dei contratti legittima la Stazione appaltante ad escludere l’impresa dalla procedura, ad escutere la cauzione provvisoria e a segnalare la circostanza all’Autority

Per giurisprudenza consolidata, il termine per adempiere è di 10 giorni e risulta essere perentorio

Di conseguenza <<quindi, non è governabile a discrezione dalla stazione appaltante per quanto attiene alla durata in sé, né all’autonoma facoltà i valutazione circa la scusabilità di errori od omissioni da parte dell’impresa sorteggiata.

Tale termine è certo suscettibile di proroga, ma solo con atto espresso e motivato della stazione appaltante, a fronte di un’altrettanto esplicita richiesta dell’impresa che dimostri un impedimento oggettivo e non ad essa imputabile ad adempiere e sempre che la relativa istanza sia prodotta prima della scadenza del termine stesso (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 15 giugno 2009 n. 3804; id., 13 dicembre 2010 n. 8730).

Da ciò discende un duplice onere, in capo all’impresa sorteggiata ed affinché non sia ritenuta inadempiente, ossia l’oggettiva impossibilità di rispettare detto essenziale termine e la necessità di far constare tal vicenda alla stazione appaltante prima che quest’ultimo si consumi inutilmente, non potendosi prorogare un termine scaduto>>

Tratto dalla decisione numero 1420  del 7 marzo 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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