In caso di mancata dimostrazione dei requisiti di ordine speciale, l’articolo 48 del codice dei contratti legittima la Stazione appaltante ad escludere l’impresa dalla procedura, ad escutere la cauzione provvisoria e a segnalare la circostanza all’Autority
Per giurisprudenza consolidata, il termine per adempiere è di 10 giorni e risulta essere perentorio
Di conseguenza <<quindi, non è governabile a discrezione dalla stazione appaltante per quanto attiene alla durata in sé, né all’autonoma facoltà i valutazione circa la scusabilità di errori od omissioni da parte dell’impresa sorteggiata.
Tale termine è certo suscettibile di proroga, ma solo con atto espresso e motivato della stazione appaltante, a fronte di un’altrettanto esplicita richiesta dell’impresa che dimostri un impedimento oggettivo e non ad essa imputabile ad adempiere e sempre che la relativa istanza sia prodotta prima della scadenza del termine stesso (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 15 giugno 2009 n. 3804; id., 13 dicembre 2010 n. 8730).
Da ciò discende un duplice onere, in capo all’impresa sorteggiata ed affinché non sia ritenuta inadempiente, ossia l’oggettiva impossibilità di rispettare detto essenziale termine e la necessità di far constare tal vicenda alla stazione appaltante prima che quest’ultimo si consumi inutilmente, non potendosi prorogare un termine scaduto>>
Tratto dalla decisione numero 1420 del 7 marzo 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
Nessun commento:
Posta un commento