Anche le controparti devono essere a conoscenza della richiesta di risarcimento del danno
Qualora un ricorso per ottenere il risarcimento del danno sia inammissibile, in quanto non ritualmente notificata alle controparti, il nuovo codice del processo amministrativo consente di richiedere comunque il parere del giudice nel merito della controversia
Poi, il ricorrente potrà proporre, nuovamente, autonoma richiesta di risarcimento nel caso di atto illegittimo
Nella memoria conclusiva la ricorrente principale (che in sede di ricorso si era “riservata” di chiedere il risarcimento dei danni), ha formalmente chiesto la condanna del Comune al “risarcimento del danno ingiusto, da liquidarsi anche in via equitativa”.
A tal riguardo, va osservato che, in base all’art. 30, comma 5, cod. proc. amm, nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento, “la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza” (cfr. art. 30, comma 5, cod. proc. amm).
Tuttavia, se formulata nel corso del giudizio, la domanda risarcitoria, secondo il costante e condiviso orientamento della giurisprudenza, deve essere notificata alle controparti: “E’ammissibile una domanda di risarcimento dei danni formulata nel corso del processo avanti al TAR e con semplice memoria, purché detta memoria sia notificata alle controparti” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 settembre 2010, n. 6485; nello stesso senso, TAR Lazio, Roma, Sez. III, 15 gennaio 2010, n. 279).
Nel caso di specie, la domanda di risarcimento dei danni, formalmente presentata dalla ricorrente principale nella memoria depositata il 24 gennaio 2011, non è stata notificata alle controparti.
Né può, nel caso di specie, valere la notifica del ricorso introduttivo, posto che la semplice “riserva” di proporre la domanda di risarcimento danni (magari in altro separato giudizio), non equivale a formale proposizione della stessa.
Dunque, la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla ricorrente principale nel presente giudizio deve considerarsi inammissibile, in quanto non ritualmente notificata alle controparti.
Resta, tuttavia, salva la facoltà della ricorrente di far valere nuovamente tale domanda con separato ricorso (cfr. TRGA Bolzano, 7 luglio 2001, n. 171).
Il Collegio ritiene di poter applicare al caso di specie l’art. 34, comma 3, del nuovo codice del processo amministrativo (immediatamente applicabile, in quanto norma processuale), in base al quale, “quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto, se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”.
La ricorrente principale non ha infatti più interesse all’annullamento dell’aggiudicazione, che non può incidere sugli effetti del contratto stipulato e, quindi, sulla rinnovazione della gara, ma ha interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti, ai fini risarcitori.
Conclusivamente, va accertata l’illegittimità degli atti impugnati con il ricorso principale sub 2, 3 e 4, ai fini risarcitori.
Il Collegio osserva, infine, che non sussistono i presupposti per dichiarare l’inefficacia del contratto stipulato (ai sensi dell’art. 122 cod. proc. amm.), considerato che i lavori sono stati integralmente eseguito dalla ditta aggiudicataria.
Tratto dalla sentenza numero 98 del 10 marzo 2011 pronunciata dal Tar Trentino Alto Adige, Provincia Autonoma di Bolzano
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