Tale scelta non deve incidere in alcun modo sulla par condicio dei partecipanti.
In fatto, peraltro, non può trascurarsi il dato che l’importo indicato dalla ricorrente non corrisponde né a quanto richiesto dal Disciplinare (pari ad euro 10.900,00) né all’importo di euro 5.450,00 nella migliore ipotesi per la ricorrente, nel caso in cui volesse intendersi che la stessa abbia fatto applicazione della riduzione prevista dall’art. 75, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006.
Così si legge nella sentenza numero 5342 del 16 giugno 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
Passando, pertanto, all’esame dei motivi di ricorso va rilevato che l’art. 19 del Disciplinare aveva previsto, senza margini di incertezza ed equivocità, di calcolare la cauzione provvisoria sulla base del prezzo annuo del servizio, come specificato nell’art. 15 del bando di gara.
In primo luogo, deve escludersi l’illegittimità di siffatta disposizione in confronto con la generale prescrizione di cui all’art. 75 del Codice dei contratti pubblici, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, che ha avuto modo di precisare che rientra nella discrezionalità dell'amministrazione la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara per l'aggiudicazione di un appalto diversi rispetto a quelli legali salvo il limite della logicità e ragionevolezza di quanto richiesto e della pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in modo da non restringere, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio (Consiglio Stato, Sez. V, 15 febbraio 2007, n. 647).
Nel caso in esame, data la specificità dell’oggetto della gara, deve ritenersi non affetto da illogicità il criterio adottato dall’amministrazione, che, peraltro, non incide in alcun modo sulla par condicio dei partecipanti.
Peraltro, la prescrizione del disciplinare, rimasta inoppugnata, prescriveva espressamente ed inequivocabilmente l‘esclusione dalla gara in caso di mancata o insufficiente presentazione della garanzia>>
Si legga anche
Rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo il limite della logicità e ragionevolezza di quanto richiesto e della pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in modo da non restringere, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio
In tema di requisito minimo relativo al capitale sociale da richiedere per la partecipazione ad un appalto di tesoreria comunale, il Consiglio di Stato con la decisione numero 647 del 15 febbraio 2007, ci insegna che:
< Riconosciuta l'astratta possibilità per la stazione appaltante di individuare discrezionalmente determinati ed ulteriori requisiti - rispetto alle previsioni normative- in ragione della specificità del servizio da appaltare ed alle esigenze allo stesso sottese, la questione sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi concerne la legittimità della richiesta di un capitale sociale di un milione di euro in più rispetto al requisito minimo indicato all’epoca dalla Banca d’Italia per partecipare alla gara.
Ma un tale incremento del capitale sociale è senz’altro eccessivo in mancanza di una specifica e congruente giustificazione da parte dell’Amministrazione, trattandosi dell’affidamento di un servizio quinquennale di tesoreria comunale di modesto importo, essendo previsto un compenso annuo a base d’asta non superiore ad euro 50.000,00, con conseguente valore della gestione annua di circa 500.000,00 euro (aggirandosi il compenso all’incirca sul 10%) e della gestione complessiva di circa 2.500.000,00 euro>
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