mercoledì 16 febbraio 2011

La pa ha l ’obbligo di concludere il procedimento “mediante l'adozione di un provvedimento espresso”.

La richiesta di risarcimento del danno non può essere accolta, perché il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato di aver subito un danno

Nelle fattispecie di silenzio, il giudice è chiamato ad accertare la sussistenza di un obbligo dell’Amministrazione a provvedere sull’istanza dell’interessato, a fronte di una sua posizione qualificata a chiedere un certo provvedimento, mentre può verificare la fondatezza della pretesa sostanziale sottesa soltanto nelle ipotesi in cui si tratti di attività vincolata dell’Amministrazione

L’art. 31 del D.Lgs. n. 104/2010, che disciplina “azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità”, dispone che “decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere”, e che “l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.

Il giudizio camerale già previsto dall’art. 21-bis della L. 1034/71, introdotto dall’art. 2 della L. 205/2000, ed ora dagli artt. 31 e 117 del D.Lgs. n. 104/2010, finalizzato alla decisione dei ricorsi “avverso il silenzio dell'amministrazione”, è legato alla previsione dell’art. 2, comma 1, della L. n. 241/90, il quale ha sancito l’obbligo per ogni Amministrazione, nel caso in cui il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, di concluderlo “mediante l'adozione di un provvedimento espresso”, senza necessità di apposita diffida.

Tratto dal Tar Sicilia, Catania con la sentenza numero 410 del 16 febbraio 2011

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