lunedì 13 maggio 2013

niente responsabilità precontrattuale_la mancata stipula del contratto è dipesa dal fatto dell’aggiudicatario

nel caso di specie non risulta in alcun modo contestata la legittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione conseguito alla negatività delle informative antimafia ricevute della stazione appaltante.
Ferma restando la legittimità di tale provvedimento è palese l’infondatezza della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente a titolo di responsabilità precontrattuale e quantificata nel 10% del valore dell’appalto; invero la mancata stipula del contratto è dipesa dal fatto dell’aggiudicatario e non certo della stazione appaltante alla quale non imputabile alcuna condotta colposa.
E’ fondata invece, sia pur solo in parte, la domanda relativa al rimborso delle spese sostenute dall’A.t.i. ricorrente per il compimento delle attività funzionali alla stipula e all’esecuzione del contratto e per i lavori eseguiti, domanda che trae fondamento dal disposto di cui all’art. 129, c. 4, d.p.r. n. 554/1999 applicabile ratione temporis a norma del quale: “In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto”.
Per quanto concerne la quantificazione delle spese in questione, il Collegio ritiene di fare ricorso alla previsione di cui all’art. 34, c. 4, c.p.a., fissando i criteri in base ai quali l’Autorità intimata dovrà proporre il pagamento di una somma di denaro in favore dell’odierna ricorrente entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
In particolare, l’amministrazione dovrà procedere al rimborso:
- delle spese effettivamente sostenute (e documentate) dalla ricorrente ai fini della partecipazione alla gara all’origine dei fatti di causa, restando esclusa qualsiasi spesa che sia stata posta in essere successivamente alla revoca dell’aggiudicazione avvenuta in data 23/8/2007;
- delle spese effettivamente sostenute (e documentate) a seguito della consegna d’urgenza dei lavori, per il compimento delle attività indicate nel relativo verbale del 14/7/2007, valutando come rimborsabili le sole spese sicuramente riferibili alle attività ivi previste (allestimento cantiere, scavi e demolizioni, sistemazione stradella di accesso e bonifica amianti) a condizione che risulti provato che siano state compiute prima della revoca dell’aggiudicazione disposta in data 23/8/2007, data a decorrere dalla quale la ricorrente doveva arrestare qualsiasi attività nel cantiere.
Atteso il carattere lato sensu indennitario del pagamento delle somme di cui all’art. 129, c. 4, d.p.r. n. 554/1999, e pertanto il relativo carattere di debito di valuta), sulla somma in tal modo determinata l’amministrazione intimata dovrà altresì corrispondere gli interessi legali a far data dal giorno della domanda giudiziale

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza   numero 930 del 23 aprile 2013  pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

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