lunedì 13 maggio 2013

il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza

la domanda risarcitoria, formulata anche come danno da ritardo, non può trovare accoglimento.

Ritiene, quindi, il Collegio che nessuna condotta gravemente colposa è stata posta in essere dalle resistenti amministrazioni; e che è stata, di contro, la ricorrente a fare incautamente affidamento sul rilascio non già della vecchia concessione, ma sostanzialmente di un nuovo titolo relativo ad un’area parzialmente diversa e coincidente, nella specie, con quella oggetto di riperimetrazione effettuata dalla medesima ricorrente senza il coinvolgimento dei soggetti pubblici competenti e, in particolare, della Capitaneria di Porto.


Va, al riguardo, rammentato che l’art. 30, co. 3, cod. proc. amm. esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento dei mezzi di tutela previsti: la norma fa applicazione di un principio civilistico ben noto, contenuto nell’art. 1227, co. 2, cod. civ., secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

A tale principio va affiancato quello, di carattere generale, espressamente enunciato dal comma 1 del medesimo art. 1227, secondo cui se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a produrre il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate: sottesa a detto principio è l’esigenza che il soggetto ritenuto responsabile non venga chiamato a rifondere il danno che non sia a lui causalmente imputabile.
Ciò premesso, va subito chiarito che non risulta da nessun atto di causa che alla ricorrente stia per essere rilasciato il titolo concessorio a suo tempo richiesto: sicché, già tale dato depone in senso sfavorevole alla configurabilità di un danno da ritardo.
Ma ciò che va maggiormente sottolineato, nel senso di elidere qualsivoglia nesso di causalità tra l’ipotetico danno e la condotta tenuta dalla p.a., è il contegno tenuto dall’odierna istante, la quale, pur consapevole dell’esistenza di due concessioni rilasciate in favore di terzi sulla porzione della particella 748 cui aspirava, non ha azionato alcuno strumento di tutela

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza   numero 908 del 23 aprile 2013  pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

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