lunedì 13 maggio 2013

l’appellante ha già consumato i suoi poteri comunicando per iscritto al garante la sua opposizione al pagamento

inammissibile il ricorso per quel che riguarda i profili autonomi di illegittimità del provvedimento di escussione della cauzione provvisoria, ossia attinenti all’intervenuta scadenza della polizza fideiussoria,

la Sezione, avendo espressamente evidenziato in sede di discussione orale l’esistenza di una causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio, rileva come nel caso in specie la Ricorrente s.p.a., si faccia promotrice di una eccezione proponibile dal fideiussore contro il terzo garantito a norma dell’art. 1271 c.c., mentre l’appellante ha già consumato i suoi poteri comunicando per iscritto al garante la sua opposizione al pagamento,

per cui di fatto viene azionata davanti al giudice amministrativo un’eccezione, spettante ad un terzo non evocato in giudizio, relativa ad un rapporto privatistico di obbligazione esterno alla fattispecie in esame e nei cui confronti l’appellante non vanta alcuna forma di legittimazione

A cura di Sonia Lazzini

 decisone numero 2176   del 18 aprile  2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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