venerdì 29 marzo 2013

ogni rappresentante legale deve dichiarare il possesso dei requisiti morali ex art 38

ATTENZIONE:

IL CONSIGLIO DI STATO sull'articolo 38 ci insegna che <<la ratio della norma è, quella di tutelare il buon andamento dell'azione amministrativa per evitare che l'amministrazione entri in contatto con soggetti privi di affidabilità morale e professionale>>

a tal fine, anche l'escussione della cauzione provvisoria in caso di mancata dimostrazione dei requisiti morali, rientra nella tutela dell'interesse pubblico a sottoscrivere contratti con soggetti moralmente idonei


l'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui elenca le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti morali e professionali richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di gara, assume come destinatari tutti coloro che, in quanto titolari della rappresentanza dell'impresa, siano in grado di trasmettere al soggetto rappresentato la riprovazione dell'ordinamento nei riguardi della loro personale condotta

Nella fattispecie in esame, specificamente l’avviso di gara richiamava l’obbligo predicato dal citato art. 38 a carico di tutti i legali rappresentanti dell’impresa concorrente, da assolversi mediante dichiarazione personalmente sottoscritta. Tale obbligo, come si è detto, non è stato assolto da parte del presidente del consiglio di amministrazione, anch’esso munito di rappresentanza legale; né può ritenersi che la dichiarazione, resa dall’amministratore delegato, riferita all’assenza di condizioni di esclusione per l’intera società possa integrare quanto richiesto dalla legge di gara, poiché, come si è detto, l’autocertificazione richiesta vale anche quale assunzione di responsabilità personale da parte del singolo onerato, che l’avviso di gara specificamente indica, in caso di pluralità di rappresentanti legali, in ognuno di essi.

PASSAGGIO TRATTO DALLA decisione  numero 11551  del 15 marzo 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato
Giova premettere che l’avviso della gara in esame espressamente disponeva, al punto 14, l’obbligo di allegazione, da parte delle imprese che chiedevano l’ammissione, della dichiarazione circa l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 d.lgs. n. 163/2006; tale dichiarazione doveva essere sottoscritta “dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti dell’impresa”.
Si ricava dal dato testuale che la dichiarazione doveva essere resa dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti, a seconda, evidentemente, che uno o più fossero i legali rappresentati, e che tante dovessero essere le dichiarazioni quanti i legali rappresentanti: diversamente, la dichiarazione di uno solo sarebbe stata comunque sufficiente per l’intera impresa, e nessuna ragione avrebbe richiesto la sottoscrizione plurima.
Tale portata soggettiva dell’obbligo imposto dalla legge di gara è, del resto, consono all’oggetto e alla natura stessa della dichiarazione richiesta: che, consistendo in una situazione soggettiva (di mancanza di cause morali di esclusione), non può che ricadere nella conoscenza e nella responsabilità del dichiarante. Del resto, la stessa portata della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, consentita sotto forma di autocertificazione dagli artt. 45 e 47 dpr n. 445 del 2000, attiene appunto a stati o qualità personali, tra i quali l’assenza dei precedenti penali elencati dall’art. 38 d.lgs. n. 163/2006 assicura l’affidabilità del soggetto al quale è attribuito il potere di rappresentare la società.

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