Orbene, premesso che ai fini della configurabilità della responsabilità dell’Amministrazione da attività provvedimentale illegittima occorre l’integrazione di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell’illecito assimilabile a quello aquiliano,
si rileva, quanto all’elemento soggettivo, che al caso di specie non risulta applicabile l’orientamento della Corte di giustizia UE (sentenza 30 settembre 2010, C-314/09) invocato dall’odierna appellante
– secondo cui in sede di accertamento della responsabilità dell’amministrazione nel particolare settore degli appalti pubblici si prescinde dall’accertamento della sussistenza in concreto dell’elemento soggettivo –, poiché la presente causa non verte, in via immediata e diretta, su una gara per l’affidamento di un pubblico appalto
a cura di Sonia Lazzini
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