giovedì 31 gennaio 2013

obbligo ati orizzontali e verticali indicare rispettive quote partecipazione e esecuzione

l’obbligo di indicare nell’offerta le parti della fornitura che le singole imprese dell’associazione devono eseguire, non integra un mero formalismo, essendo l’unica forma di assunzione di impegno nei confronti della stazione appaltante.
Tale obbligo è ancor più pregnante, ove si tratti, come nel caso, di associazione non ancora costituita, atteso che, diversamente, la stazione appaltante non potrebbe conoscere in sede di offerta l’impegno delle singole imprese nell’esecuzione delle prestazioni.
Come rilevato da ultimo dalle sentenze del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 22 del 13 giugno 2012 e n. 24 del 2012, relative al settore dei servizi, l’obbligo di tutti i raggruppamenti siano orizzontali che verticali di indicare già in sede di offerta le rispettive quote di partecipazione e di esecuzione, trova ragione in una pluralità di motivi di natura sistematica e teleologica che sono incentrati sulla natura giuridica di tali soggetti.

L’aggregazione economica di potenzialità organizzative e produttive per la prestazione oggetto dell’appalto, connotante l’istituto delle associazioni di imprese, non dà luogo alla creazione di un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che lo compongono, né ad un loro rigido collegamento strutturale, per cui grava su ciascuna impresa, ancorché mandante, l’onere di documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria richiesti per l’affidamento dell’appalto. Tanto al fine di evitare l’esecuzione di quote rilevanti dell’appalto da parte di soggetti sprovvisti delle qualità all’uopo occorrenti e per consentire alla stazione appaltante l’accertamento dell’impegno e dell’idoneità delle imprese, indicate quali esecutrici, a svolgere effettivamente le ‹‹parti›› di servizi indicate, in particolare consentendo la verifica della coerenza dell’offerta con i requisiti di qualificazione, e dunque della serietà e dell’affidabilità dell’offerta.
Ne consegue che l’offerta contrattuale, che non contiene la specificazione delle quote dei servizi che saranno eseguite dalle singole imprese associande o associate, deve ritenersi parziale e incompleta, non permettendo di ben individuare l’esecutore di una determinata prestazione nell’ambito dell’a.t.i., e rimanendo dunque indeterminato il profilo soggettivo della prestazione offerta.
Le esigenze di controllo e di trasparenza si pongono maggiormente nei raggruppamenti a struttura orizzontale, dove tutti gli operatori riuniti eseguono il medesimo tipo di prestazioni, per cui, in difetto di specificazione è preclusa una verifica in ordine alla coerenza dei requisiti di qualificazione con l’entità delle prestazioni dalle stesse assunte e ciò anche per impedire che il raggruppamento sia utilizzato non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme di ammissione stabilite dal bando e consentire così la partecipazione di imprese non qualificate, con effetti negativi sull’interesse pubblico.

a cura di Sonia Lazzini

decisione  numero 436  del 24 gennaio 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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