giovedì 31 gennaio 2013

è ammessa in tempi brevi la verbalizzazione unica successiva allo svolgersi delle sedute

L'art. 78 del Codice dei contratti pubblici non prevede in nessun caso la necessità né l'obbligatorietà della verbalizzazione analitica di ogni singola seduta, sicché il principio di analiticità e tempestività della verbalizzazione non può significare anche contestualità di esternalizzazione dell'attività svolta dalla Commissione.
Se infatti la verbalizzazione consiste nella redazione di un documento che riassume con maggiore o minore analisi taluni fatti accaduti e constatati nella loro storicità, ciò non significa che, al termine di ogni seduta, esso debba essere redatto, approvato e quindi sottoscritto.
La verbalizzazione successiva allo svolgersi delle sedute è ammessa anche dalla giurisprudenza, purché sopravvenga in tempi idonei ad evitare l'insorgenza di errori od omissioni nella ricostruzione sia dei fatti che dell' iter valutativo percorso dalla Commissione (T.A.R. Trento Trentino Alto Adige sez. I, 16 luglio 2012, n. 241).
E’ stato affermato, a tale riguardo, che “non è carente la verbalizzazione delle attività svolte dalla Commissione nelle varie sedute di gara, quando la stessa decide di condensare in un unico documento i verbali relativi alle diverse sedute specificando le operazioni valutative compiute in ogni seduta e i punteggi assegnati. L’effetto di tale modo di procedere è di consentire una compiuta e coerente visione d’insieme delle operazioni effettuate e dei risultati definitivi conseguiti in sede di giudizio tecnico sulle proposte contrattuali. In sostanza, l’esigenza di esternare l’iter logico seguito dall’organo amministrativo al fine di pervenire ad un determinato approdo valutativo o decisionale è pienamente soddisfatta anche in caso di esplicitazione delle ragioni nell’ultimo verbale, in sede di riepilogo delle valutazioni effettate dalla Commissione, non sussistendo alcun principio che imponga la contestualità delle motivazioni rispetto alle singole sedute ed essendo invece sufficiente anche una valutazione finale, anteriore alla determinazione conclusiva, purché capace di lumeggiare i vari passaggi del processo valutativo” (Consiglio Stato sez. V, 15 marzo 2010, n. 1507.
La censura di parte ricorrente, di natura meramente formalistica, va quindi respinta

a cura di Sonia Lazzini


 sentenza  numero 106 del 25 gennaio 2013 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino

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