giovedì 31 gennaio 2013

no responsabilità precontrattuale_l’amministrazione ha riavviato procedura per stipula contratto

Emerge altresì un atteggiamento di disponibilità, improntato al rispetto dell’obbligo di buona fede e correttezza da parte dell’ammi-nistrazione comunale


può certamente essere esclusa la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede sancito dall’articolo 1337 codice civile non potendo, di certo, farsi scaturire tale violazione dall’illegittimo (così come dichiarato dal TAR) annullamento in autotutela disposto con la delibera 1 luglio 2004 n. 120, laddove il comune, preso atto di quanto deciso dal giudice di primo grado, ha proceduto a riavviare l’iter finalizzato alla stipulazione del contratto mostrando anzi disponibilità così come emerge dalla nota 4 gennaio 2007 n. 197.

la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la possibilità che l’amministrazione incorra in responsabilità precontrattuale per violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase delle trattative ex articolo 1337 c.c.; infatti, sulla scia dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria (sentenza 5 settembre 2005, n. 6), il Consiglio di Stato ha affermato: «Nel caso di revoca legittima degli atti della procedura di gara, può sussistere una responsabilità precontrattuale della p.a. nel caso di affidamenti suscitati nella impresa dagli atti della procedura ad evidenza pubblica poi rimossi, potendo aver confidato l'impresa sulla possibilità di diventare affidataria e, ancor più, in caso di aggiudicazione intervenuta e revocata, sulla disponibilità di un titolo che l'abilitava ad accedere alla stipula del contratto stesso. Il comportamento tenuto dall'Amministrazione fonda la responsabilità ex art. 1337 c.c. ove risulti contrastante con le regole di correttezza e di buona fede, e ove tale comportamento abbia ingenerato un danno in chi ha incolpevolmente fatto affidamento nella legittimità dell'azione della stazione appaltante. In tal caso il risarcimento riguarda il solo interesse negativo (spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione del contratto e perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni contrattuali), mentre non è risarcibile il mancato utile relativo alla specifica gara d'appalto revocata, invece da considerare in caso di revoca illegittima» (Cons. St., 5 settembre 2011 n. 5002; C.G.A. 25 gennaio 2011 n. 83)
a cura di Sonia Lazzini


decisione  numero 14 del 14 gennaio 2013 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

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