martedì 29 gennaio 2013

anche annullamento aggiudicazione e caducazione contratto già stipulato causano danno ingiusto

anche l’annullamento dell’aggiudicazione e la conseguente caducazione del contratto già stipulato possono essere fonte di danno ingiusto in capo a colui che ha fatto affidamento in buona fede sulla legittimità delle operazioni di gara e sul successivo comportamento della pubblica amministrazione, tanto più che la stipula del contratto ha determinato l’insorgere di diritti e obblighi a carico di entrambe le parti.

E’ evidente che il venir meno dell’aggiudicazione e del conseguente contratto produce la perdita di una possibilità di guadagno concretamente già acquisita e che la responsabilità per tale perdita non può non imputarsi (anche) al comportamento tenuto dall’Amministrazione.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza civilistica, fatto proprio da questo Consiglio, nel caso di specie ricorre una ipotesi di responsabilità (si veda Cassazione civile, sez. I, 26 maggio 2006, n. 12629, secondo cui "la posizione dell'imprenditore che abbia fatto legittimo affidamento nella aggiudicazione dell'appalto e nella successiva stipulazione del contratto e che ne ignorasse, senza sua colpa, una causa di invalidità è specificamente presa in considerazione dall'art. 1338 c.c. Con la conseguenza che in caso di annullamento dell'aggiudicazione e di caducazione del contratto è configurabile a carico dell'amministrazione appaltante la responsabilità contrattuale prevista dalla norma per avere generato nell'impresa dal momento dell'aggiudicazione, l'incolpevole affidamento di considerare valido ed efficace il contratto di appalto; nonché per non averla tutelata anche attraverso il dovere di informazione, e quello di astenersi dalla stipulazione del negozio che doveva sapere invalido rientrando nei suoi poteri conoscere le cause dell'illegittima aggiudicazione”).

Simili principi sono stati di recente affermati anche con riguardo ai casi di revoca e di intervento in autotutela sugli atti di gara, ancorché con riferimento alla divrsa ipotesi della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. (Consiglio di Stato sez. VI, 15 marzo 2012, n. 1440).
Si tratta semmai di verificare in concreto se sussistono gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità, ossia la compresenza dell'elemento soggettivo, costituito dalla colpa o dal dolo dell'agente, e degli elementi oggettivi, individuati in una condotta posta in essere in violazione di una norma giuridica e in un danno conseguente qualificabile come ingiusto, ossia lesivo di una situazione giuridica altrui, nonché il nesso eziologico che leghi il fatto al danno.

a cura di Sonia Lazzini

 decisione  numero 279  del 18 gennaio 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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