Lo scopo della normativa_art. 40 del d.lgs. 163/2006_ sulla qualificazione delle imprese non è tanto quello che alle gare partecipino soggetti in possesso di abilitazioni puramente formali, ma che possano dimostrare l'esistenza dei prescritti requisiti sostanziali, che li rendano realmente affidabili nei confronti della stazione appaltante.
il possesso della certificazione SOA (art. 40 d.lgs. 163/2006) rientra tra i requisiti di carattere tecnico-organizzativo che il partecipante alla gara deve possedere (quando richiesto dalla legge) e non tra quelli soggettivi.
Solo questi ultimi possono pertanto consentire l’immediata impugnazione del bando, laddove quest’ultimo escluda in radice dalla partecipazione determinate categorie di soggetti.
L’attestazione SOA, di cui all’art. 40 del d.lgs. 163/2006, non rientra ovviamente tra i requisiti soggettivi, sicchè, sul punto, l’impugnativa del bando, da parte della ditta “ Ricorrente”, è palesemente inammissibile.
D’altra parte, ben avrebbe potuto la suddetta ditta – che era annoverata tra i soggetti ammessi alla gara ex art. 34 del d.lgs. 163/2006 - presentare domanda di partecipazione alla gara (come ha fatto) procurandosi la SOA, di cui era priva, mediante avvalimento ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 163/2006 nonché 88 del relativo Regolamento attuativo (d.P.R. 207/2010), cosa che non ha fatto e che, invece, ne avrebbe impedito la successiva esclusione
A cura di Sonia Lazzini
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