venerdì 28 dicembre 2012

causa esclusione non solo per grave violazione penale, ma anche omessa dichiarazione prescritta

Quindi, oltre alla indicazione delle eventuali condanne per le quali l’interessato avesse ottenuto la riabilitazione o il patteggiamento i soggetti a tanto tenuti doveva indicare anche la circostanza se avessero subito una condanna per reati estinti.
Tanto (fermo restando il principio di tassatività delle cause di esclusione, presente nell'ordinamento anche prima della sua positivizzazione ad opera del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, in quanto desumibile dall'art. 45 della dir. 2004/18/CE) non ha comportato la previsione di ipotesi di esclusione ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 38, d.lg. n. 163 del 2006, perché il bando, invece di limitarsi a chiedere una generica dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui al citato art. 38, ha imposto, e sanzionato con l'esclusione in caso di omissione, una dichiarazione dal contenuto più ampio rispetto a quanto prescritto dalla norma in esame, al fine di riservare alla stazione appaltante la valutazione, con riferimento al requisito della moralità, della gravità o meno dell'illecito e anche di ogni omessa dichiarazione.

In tale ipotesi, dunque, la causa di esclusione non è stata solo quella, sostanziale dell'essere stata commessa una grave violazione penale, ma anche quella, formale, di aver omesso una dichiarazione prescritta dal bando.
Infatti nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire perché consente (in ossequio al principio di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità) la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara, con la conseguenza ulteriore che una dichiarazione inaffidabile (perché incompleta) è già di per se stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti sostanzialmente di partecipare alla gara.
Ben poteva invero la stazione appaltante ai fini dell’accertamento della affidabilità morale cui l’art. 38, lettera c), dl d. lgs. n. 163/2006 fa riferimento, pretendere la presentazione di dichiarazioni al riguardo.
Né può convenirsi con l’appellante che la mera irregolarità delle dichiarazioni effettuate potesse legittimare l’esclusione del concorrente perché il soggetto dichiarante non era in concreto carente dei requisiti previsti dal citato art. 38, dovendosi ritenere estinto di diritto il reato di bancarotta fraudolenta in data 3.12.2008 per il decorso di cinque anni senza ulteriori condanne a carico del medesimo soggetto per reati della stessa indole.
Nelle gare indette per l'aggiudicazione di un appalto pubblico è infatti legittima l'esclusione del concorrente anche se per il reato da lui commesso si sono verificate le condizioni per l’estinzione ove i relativi presupposti, pur operando ope legis, non siano stati accertati con una pronuncia del giudice dell'esecuzione su istanza dell'interessato (Consiglio Stato, sez. V, 31 marzo 2011, n. 1968).
Le censure in esame non possono quindi essere oggetto di favorevole valutazione.



a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione  numero 6393 del  13 dicembre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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