martedì 27 novembre 2012

non è sufficiente avvalimento per soa, necessaria anche dimostrazione fatturato servizi analoghi

affidamento del servizio integrato di manutenzione e gestione delle strade, piazze, pubblica illuminazione: poichè vengono richiesti sia la Soa che un fatturato per servizi anologhi, va esclusa l’impresa che si avvale della Soa senza dimostrare il possesso anche di tali servizi

in base al disciplinare di gara, sono richiesti come requisiti per la partecipazione alla procedura sia la qualificazione SOA, sia il possesso di un fatturato minimo per servizi analoghi;

il fatturato globale comprovato dai bilanci non è idoneo a dimostrare il requisito previsto dal bando, relativo ad un fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto della procedura;
l’avvalimento presuppone, in base all’art. 49 del d. lgs. n. 163 del 2006, che vengano espressamente indicati i requisiti necessari per la partecipazione alla gara, che sono carenti in capo alla concorrente e che vengono prestati dall’impresa ausiliaria;

la commissione di gara non ha mancato invero, nel corso della procedura, di offrire alla concorrente la opportunità di chiarire ed integrare la documentazione in ordine alla sussistenza del requisito relativo al fatturato per servizi analoghi

- le disposizioni di gara non sono impugnate e non possono essere disapplicate in sede procedimentale nonché nella presente sede giudiziaria, né possono essere interpretate in senso estensivo, poiché il canone ermeneutico favorevole alla più ampia partecipazione alla gara soccorre quando la disposizione di gara è equivoca e non può essere in contrasto con una formulazione chiara;
- ne consegue che il possesso dell’attestato SOA non può esimere dalla verifica del distinto requisito di capacità economica e finanziaria, previsto dal disciplinare in base all’art. 41 del codice dei contratti pubblici;
- l’asserito errore compiuto dalla concorrente interessata nella dichiarazione presentata per la partecipazione alla gara, non emendato neppure a seguito dell’esercizio del potere di soccorso da parte della stazione appaltante, non è idoneo a giustificare la considerazione di allegazioni tardive, tendenti a modificare le evidenze documentali pacificamente risultanti dal procedimento, essendo da escludere che l’inosservanza di un elementare dovere di ordinaria diligenza possa comportare un pregiudizio per il principio, fondamentale nello svolgimento delle procedure concorsuali, di parità di trattamento


a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione    numero 4601 del  15 novembre  2012 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

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