L’assunto è privo di pregio non ricorrendo, nel caso, la fattispecie dell’avvalimento plurimo
La ricorrente assume l’erroneità della sentenza di primo grado anche in relazione all’asserita violazione da parte della Controinteressata del divieto dell’avvalimento plurimo.
Si assume che il disciplinare di gara avrebbe limitato l’avvalimento ad una sola impresa, mentre la Controinteressata si sarebbe avvalsa di più imprese ausiliarie.
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Il limite di un solo avvalimento è riferito dalla lex di gara alla categoria prevalente di lavori da eseguire, nel senso che i concorrenti non avrebbero potuto avvalersi di più imprese per raggiungere il requisito della categoria di lavori richiesta.
Tanto è, peraltro, in linea con la previsione dell’art. 49, comma 6, del d. lgs. n. 163 del 2006, come modificato con il d. lgs. 11 settembre 2008, n. 152, che ha eliminato il limite previgente, consentendo l’avvalimento di più imprese in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni e, solo se ammesso dalla lex concorsualis, con il divieto comunque di cumulo di attestazioni di qualificazione (SOA) relativa alla stessa categoria.
Ciò posto, Controinteressata ha rispettato tale limitazione prevista dal bando, avvalendosi di una sola impresa per la categoria prevalente.
Infatti, Controinteressata, in possesso dei requisiti generali e soggettivi per partecipare alla gara de qua, nonché dell’iscrizione alla CCIAA e della SOA nella categoria OG3 classifica I, non possedendo la qualificazione SOA nella categoria OG3 classifica V, ha fatto ricorso all’avvalimento utilizzando il requisito della Adinolfi Giovanni s.r.l., con la quale ha stipulato apposito contratto.
La Controinteressata ha fatto ricorso anche all’avvalimento relativamente al requisito tecnico – professionale di cui alla l. n. 46 del 1990 (lettera a) “impianti elettrici” mediante l’ausiliaria Barone Angelo e lettere d), e), g) “impianti idrici, fognari, antincendio e del gas, mediante l’ausiliaria Idraltermo di Lapelosa Angelo
a cura di Sonia Lazzini
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