venerdì 9 novembre 2012

e’ incompleta offerta contrattuale priva parti lavori eseguite dalle singole imprese

La questione, comunque, allo stato deve ritenersi definitivamente acclarata nel senso dell’obbligo di tutti i raggruppamenti sia di tipo orizzontale che verticale di indicare già in sede di partecipazione le rispettive quote di partecipazione e di esecuzione dei lavori dalle recenti decisioni dell’adunanza plenaria n. 22 del 13 giugno 2012 e 24 del 2012, seppure relative al settore dei servizi

l’offerta contrattuale, che non contiene la specificazione delle ‹‹parti›› dei lavori che saranno eseguite dalle singole imprese associande o associate, deve ritenersi parziale e incompleta, non permettendo di ben individuare l’esecutore di una determinata prestazione nell’ambito dell’a.t.i., e rimanendo dunque indeterminato il profilo soggettivo della prestazione offerta.

Le esigenze di controllo e di trasparenza si pongono maggiormente nei raggruppamenti a struttura orizzontale, dove tutti gli operatori riuniti eseguono il medesimo tipo di prestazioni, per cui, in difetto di specificazione è preclusa una verifica in ordine alla coerenza dei requisiti di qualificazione con l’entità delle prestazioni dalle stesse assunte e ciò anche per impedire che il raggruppamento sia utilizzato non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme di ammissione stabilite dal bando e consentire così la partecipazione di imprese non qualificate, con effetti negativi sull’interesse pubblico.

La necessità per i raggruppamenti di tipo orizzontale di indicare la quota di partecipazione riviene direttamente dall’art. 37 citato, che al comma 13 stabilisce che le imprese raggruppate devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, così prevedendo una esatta corrispondenza tra l’impegno assunto in sede di partecipazione e la fase dell’esecuzione (in tal senso era già la disposizione dell’art. 13 della legge n. 109 del 1994, Legge Quadro in materia di lavori pubblici, abrogata dall’art. 256 del d. lgs. n. 163 del 2006, e l’art. 95 d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, recante il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109).
La questione, comunque, allo stato deve ritenersi definitivamente acclarata nel senso dell’obbligo di tutti i raggruppamenti sia di tipo orizzontale che verticale di indicare già in sede di partecipazione le rispettive quote di partecipazione e di esecuzione dei lavori dalle recenti decisioni dell’adunanza plenaria n. 22 del 13 giugno 2012 e 24 del 2012, seppure relative al settore dei servizi.
L’orientamento giurisprudenziale citato è suffragato da una serie di argomenti di natura sistematica e teleologica che tengono conto del contesto normativo, della ratio legis e delle finalità perseguite dalla norma.
Invero, l’aggregazione economica di potenzialità organizzative e produttive per la prestazione oggetto dell’appalto, connotante l’istituto delle associazioni di imprese, non dà luogo alla creazione di un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che lo compongono, né ad un loro rigido collegamento strutturale, per cui grava su ciascuna impresa, ancorché mandante, l’onere di documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria richiesti per l’affidamento dell’appalto. Tanto al fine di evitare l’esecuzione di quote rilevanti dell’appalto da parte di soggetti sprovvisti delle qualità all’uopo occorrenti e per consentire alla stazione appaltante l’accertamento dell’impegno e dell’idoneità delle imprese, indicate quali esecutrici a svolgere effettivamente le ‹‹parti›› di lavori indicate, in particolare consentendo la verifica della coerenza dell’offerta con i requisiti di qualificazione, e dunque della serietà e dell’affidabilità dell’offerta.



a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione  numero 5565 del 31 ottobre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

Nessun commento:

Posta un commento