venerdì 16 novembre 2012

appalto integrato_irregolarità fiscale dell'ati di progettazione_legittima escussione provvisoria

appalto integrato: posizione di irregolarità fiscale per un progettista , sono legittimi sia l’annullamento dell’aggiudicazione che l’escussione della relativa cauzione provvisoria

Relativamente all’incameramento della cauzione, contestata dalla ricorrente nel presupposto della propria estraneità alla condizione dei professionisti indicati nell’offerta, essendo tale argomento, come si è già visto, privo di rilievo, la censura va respinta.
Come condivisibilmente dedotto dalla difesa della Provincia, la funzione della polizza fideiussoria è quella di garantire complessivamente l’esecuzione dell’appalto, il cui oggetto – nel caso di specie – comprende sia la realizzazione dell’opera sia i preliminari servizi di progettazione; essendo le due fasi di esecuzione del prodotto finale riconducibili all’offerta della ricorrente, considerata nella sua unicità e globalità, l’inidoneità della parte dell’ offerta relativa al RTI professionale ne legittima comunque l’escussione.

esistenza di un rilevante debito erariale in capo all’Arch. Mario Ricorrente 2 (ricorrente assieme all’impresa), capogruppo del costituendo raggruppamento di professionisti incaricati per la redazione della fase progettuale dell’affidamento (titolare del 41% del costituendo RTI)

Nell’odierna fattispecie, dunque, l’accertamento fiscale presupposto alla cartella esattoriale è certamente assurto ad uno stato di definitività non solo in quanto si deve presumere avvenuta la notificazione dell’avviso di deposito presso la casa comunale ex art. 140 cpc, ma anche in ragione della produzione in giudizio degli atti di accertamento da parte dello stesso ricorrente, il quale così dimostra di averli ricevuti

Da ciò deriva che i provvedimenti impugnati sono immuni dalle censure ascritte a tale proposito e che non sussiste interesse all’esame delle doglianze di tipo procedimentale, dal momento che il possesso della regolarità fiscale è condizione non solo per l’aggiudicazione definitiva della gara, ma anche per la stipula del contratto


Quanto al merito del provvedimento, parte ricorrente non contesta la mancanza dei requisiti di partecipazione dei due professionisti da essa stessa indicati ai fini della partecipazione alla gara, ma si limita ad affermare l’inapplicabilità a sé medesima della disciplina di bando relativa ai raggruppamenti (nella parte in cui si prevede che questi ultimi debbano possedere il requisito del fatturato globale per un importo di due volte superiore a quello dei servizi in affidamento, con obricorrenteigo per la capogruppo di possedere tale requisito nella misura del 40% e le mandanti nella misura del 10%).
Tuttavia tale doglianza, oltre che generica, è infondata: è vero che la ricorrente ha concorso come “impresa singola”, tale dichiarandosi, ma è parimenti vero che, in osservanza alla natura della gara che ha ad oggetto l’affidamento di un appalto integrato, così come disciplinata dal bando, nella propria offerta ha previsto che le attività dei servizi di progettazione sarebbero stati eseguiti da un gruppo di professionisti, espressamente qualificati come raggruppamento temporaneo dalle loro stesse dichiarazioni di gara, tanto da produrre i documenti giustificativi del possesso dei requisiti, in linea con la previsione che disciplina il RTI. Pertanto, l’esclusione è motivata con riferimento alle insufficienze del raggruppamento di professionisti di cui la concorrente singola ha ritenuto di servirsi, per cui – venendo meno l’apporto progettuale del costituendo RTI di professionisti – non sussistevano più le condizioni per aggiudicare l’appalto misto all’impresa singola che si era candidata per la sola esecuzione dell’opera.

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza  numero 668  dell’ 8 novembre  2012 pronunciata dal Tar Calabria, Reggio Calabria

Nessun commento:

Posta un commento