martedì 9 ottobre 2012

non vi è concorso di colpa danneggiati_il danno è l’illegittima privazione godimento bene

Non appare sostenibile, sotto il profilo logico-giuridico, la singolare prospettazione secondo cui gli appellati dovrebbero rispondere, a titolo di concorso colposo, di un danno cagionato da una occupazione sine titulo protratta per ventuno anni, sol perché ottenuto un provvedimento di sospensione il Comune di Nocera Inferiore non abbia ritenuto di provvedere alla restituzione.

In altri termini, non può farsi carico agli appellati di non essersi ulteriormente attivati per l’esecuzione di un’ordinanza di sospensiva -che di per se non implicava in via esclusiva la restituzione, ben potendo essere rinnovata la requisizione- laddove l’Amministrazione comunale, indipendentemente dall’esperimento di ulteriore fase processuale esecutiva, sia rimasta inerte e inottemperante.

E’ evidente che il danno consiste nell’illegittima privazione del godimento (e della disponibilità) del bene, protrattasi dall’11 dicembre 1980 (data dell’immissione in possesso) e sino al 9 febbraio 2001 (data della restituzione) e quindi nella privazione di tutte le utilità da esso ritraibili, anche in relazione all’incontestata presenza di soprassuolo arboreo e floreale e negli oneri connessi alla sua rimessa in pristino stato, laddove il richiamo alla indennità di requisizione ex lege n. 840/1980, operato dalle parti e dal giudice amministrativo salernitano costituisce idoneo criterio parametrico per la sua liquidazione

Quanto al sesto motivo, la censura riferita agli interessi da liquidare appare priva di consistenza, poiché il titolo risarcitorio, riferito a debito di valore, comporta la rivalutazione e gli interessi compensativi, intesi quali naturali frutti civili del denaro.


a cura di Sonia Lazzini

decisione numero 5177 del 2 ottobre 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

Nessun commento:

Posta un commento