martedì 9 ottobre 2012

a contratto gia' eseguito, viene riconosciuto il risarcimento del danno per equivalente

Ricorrono infatti tutti gli elementi costitutivi per riconoscere il risarcimento del danno per equivalente
Nel ricorso dinanzi al TAR, CONTROINTERESSATA, per l’ipotesi in cui non si fosse riusciti a impedire la stipula del contratto con Ricorrente, o a ottenere tempestivamente la dichiarazione di inefficacia del contratto, aveva domandato al Giudice di condannare il Comune al risarcimento per equivalente del danno patito in termini di mancato lucro/perdita di “chance”/perdita curriculare.

Poiché, avendo riguardo al presumibile momento della pubblicazione della presente decisione, il servizio di ristorazione posto a gara, per l’a. s. 2011 -2012 e per i centri estivi, sarà già stato completato da Ricorrente, va esaminata –e accolta- la domanda di risarcimento del danno per equivalente formulata da CONTROINTERESSATA in primo grado e riproposta in appello.

Ricorrono infatti tutti gli elementi costitutivi per riconoscere, a favore di CONTROINTERESSATA, il risarcimento del danno per equivalente,

a) con riferimento al mancato guadagno, in relazione all’utile economico che sarebbe derivato all’appellata dalla esecuzione del servizio, non sussistendo, come detto, ragioni ostative alla aggiudicazione della gara ad CONTROINTERESSATA, e dovendo la liquidazione del danno essere rapportata al 10% del prezzo indicato dalla ricorrente nella offerta economica; e b) con riguardo al danno c. d. “curriculare”, vale a dire al ristoro del pregiudizio economico connesso alla impossibilità di far valere, nelle future contrattazioni con la P. A. , il requisito economico collegato alla esecuzione del servizio in argomento. L’impiego di criteri equitativi impone di riconoscere anche questa voce di danno nella misura del 10 % di quanto riconosciuto per la voce di danno sub a) (detto altrimenti, nella misura dell’1% dell’offerta fatta dalla impresa).

Trattandosi di debito di valore, all’appellata spetta anche la rivalutazione monetaria dal giorno della stipulazione del contratto da parte di Ricorrente fino alla pubblicazione della presente sentenza, a decorrere dalla quale, in forza della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta. Sulla somma capitale via via rivalutata andranno computati gli interessi compensativi sino all'effettivo soddisfo..

In base a quanto dispone l’art. 34, comma 4, c. p. a. , si dispone quindi che il Comune di Pagnacco proponga ad CONTROINTERESSATA, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ovvero dalla notificazione della stessa, se anteriormente eseguita, il pagamento di una somma di denaro commisurata ai criteri di quantificazione suindicati, con la precisazione che se le parti non giungeranno a un accordo, ovvero non adempiranno agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, con il ricorso previsto dall’art. 112 c. p. a. potranno essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti


a cura di Sonia Lazzini

decisione numero 5197 del 5  ottobre 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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