lunedì 29 ottobre 2012

polizza provvisoria intestata a tutte le associate, individualmente responsabili dichiarazioni rese

è necessario che la riferibilità della garanzia a tutte le imprese associande risulti certa e inconfutabile

Può convenirsi, in proposito, con le tesi di parte appellante, limitatamente alla parte in cui esse sono volte a sostenere “che la circostanza per cui nella polizza fideiussoria compaia o meno la sottoscrizione del garantito non assume, di per sé, alcun rilievo ai fini del perfezionamento e dell’efficacia della garanzia”; e ciò in quanto, semplicemente, ex art. 1936 cod. civ. la fideiussione è un contratto bilaterale tra il fideiussore e il creditore, che “è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza”.
Nondimeno, pur dovendosi prescindere dalla sottoscrizione del debitore garantito, resta il fatto che, secondo l’insegnamento di C.d.S., A.P., 5 ottobre 2005, n. 8 (resa su rimessione di questo Consiglio), “la polizza deve essere intestata a tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento …, non potendosi altrimenti riferire l'impegno di garanzia assunto dal fideiussore a tutte le imprese predette, con conseguente menomazione del contenuto della garanzia rispetto a quello voluto dal legislatore”.

Non si vuol negare che l’interpretazione di ogni contratto – e, dunque, anche della fideiussione – costituisca una quaestio facti, da risolvere con l’applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.; ma, in materia di partecipazione alle gare d’appalto, è necessario che la riferibilità della garanzia a tutte le imprese associande risulti, in esito a tale esegesi, certa e inconfutabile.
Diversamente – giacché neanche il giudicato amministrativo sull’ammissibilità dell’offerta fa stato nei confronti del fideiussore; che, dunque, sarebbe legittimato a opporre l’assenza della propria obbligazione di garanzia, a prescindere dall’esito di detto giudizio di cui non è parte – si darebbe adito alla massima incertezza per l’ammini-strazione: la quale, dopo aver ammesso un’offerta in gara sull’opi-nabile assunto che, in via interpretativa, la fideiussione risulti avere un determinato ambito soggettivo di efficacia, potrebbe trovarsi costretta a un giudizio lungo, e soprattutto di incerto esito, allorché debba sostenere il medesimo assunto nei confronti del fideiussore, al verificarsi delle condizioni previste per l’escussione della garanzia.

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione  numero 926 del 15 ottobre  2012 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

Nessun commento:

Posta un commento