Nessun rilievo, ai fini dell’esclusione, può attribuirsi alla diversa cifra erroneamente indicata nella lettera di trasmissione della polizza, sottoscritta dal responsabile dell’agenzia assicurativa .
Nel merito, va respinto il primo motivo, con il quale l’a.t.i. ricorrente afferma che l’aggiudicataria avrebbe allegato alla propria domanda di partecipazione una cauzione provvisoria, rilasciata dalla compagnia Reale Mutua Assicurazioni, di importo inferiore a quello richiesto, a pena d’esclusione, dall’art. 75 del Codice dei contratti pubblici e dalla lex specialis di gara (euro 25.000,00 anziché euro 36.211,37).
In realtà, come già rilevato dal Collegio nella fase cautelare, è dimostrato che l’originale del documento di garanzia reca correttamente l’importo di euro 36.220,00 (cfr. doc. 7 depositato dall’Amministrazione il 15 dicembre 2011)
a cura di Sonia Lazzini
Bellissimo ed utilissimo Blog, sopratutto per chi si sta laurendo in giurisprudenza.
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