martedì 4 settembre 2012

per evitare l''escussione della cauzione provvisoria, sono importanti le modalità di presentazione della documentazione

L'escussione della provvisoria è lecita in quanto non è stata rispettata la lex specialis di gara sulle modalità di presentazione della documentazione attestante il reale possesso dei requisiti speciali

in sede di verifica la ricorrente non ha provveduto a comprovare il possesso dei detti requisiti nelle forme richieste dal disciplinare di gara, conseguentemente, il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara_e quello di escussione della cauzione provvisoria deve ritenersi legittimo e conforme al dettato di cui all’art. 48 del d.lgs. 163/06.


Né è possibile attribuire alla documentazione allegata alla domanda di partecipazione e prodotta a mezzo di dichiarazione di conformità ex art. 19 del d.P.R. 445/00 o comunque in copia semplice, lo stesso valore dell’atto in originale o in copia autenticata,

atteso che rientra nelle prerogative della stazione appaltante specificare quali forme documentali alternative all’originale, possano essere utilizzate nella fase di verifica dei requisiti di gara

dev’essere respinto anche il secondo motivo di gravame con cui la ricorrente asserisce il difetto dei presupposti legittimanti le sanzioni accessorie dell’incameramento della polizza fideiussoria e della segnalazione all’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici. Queste, infatti, sono applicate in via automatica e prescindono dall’effettivo possesso dei requisiti dichiarati, ma non sufficientemente comprovati dall’impresa sottoposta a verifica.

 Sotto diverso profilo, l’elevato numero di anomalie riscontrate non consente di rinvenire, nel caso di specie, i presupposti della buona fede e della lievità dell’inadempimento che potrebbero condurre a ritenere eccessivamente afflittiva la comminatoria delle suindicate sanzioni accessorie.


Tratto dalla sentenza numero 807 del 14 giugno 2012 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

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