martedì 25 settembre 2012

fatturato globale e fatturato specifico_legittima escussione per mancato raggiungimento del secondo

“dimenticarsi” di dichiarare la volontà di avvalersi per il requisito del fatturato specifico, manifesta scarsa diligenza nella presentazione dell’offerta_legittima quindi l’escussione della cauzione provvisoria


Nel caso in specie la ricorrente ha chiarito il rapporto esistente tra lei stessa RICORRENTE e la ALFA; il capitale societario della attuale ricorrente è completamente intestato al legale rappresentante in virtù di un atto di cessione di quote provenienti dal padre che è intestataria dell’80 % delle quote della ALFA.

Ora, chiarito che per come risulta dalle dichiarazioni della Alfa s.r.l. il servizio è stato svolto dalla ricorrente “per conto” della prima, al Collegio appare che, ferme restando la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 48, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006, la conseguenza della segnalazione del fatto all’A.V.C.P. ai sensi dell’art. 6, comma 11 del medesimo decreto legislativo sia piuttosto grave e non rispondente alle finalità della norma

Tale situazione societaria che vede coinvolti in due differenti società delle quali una è la gemmazione dell’altra è all’origine, con tutta probabilità, della imprecisa indicazione sul fatturato specifico effettuato dal legale rappresentante della società ricorrente, ma non appare così grave da inverare quella dichiarazione “non veritiera” circa il possesso del requisito di qualificazione al verificarsi della quale la norma impone la segnalazione all’Autorità al fine dell’irrogazione della sanzione pecuniaria.
Anche se tale circostanza non toglie che il legale rappresentante della società ricorrente avrebbe dovuto prestare una maggiore cura ed attenzione alla lèttera del bando che comminava l’esclusione dall’ammissione per gli operatori economici che non avessero raggiunto nel triennio considerato un fatturato minimo di Euro 320.000,00 tuttavia la disposta revoca e l’incameramento della cauzione paiono sufficienti sanzioni per tale leggerezza, proprio nella considerazione della dinamica societaria cui è andata incontro la società ricorrente e che può avere ingenerato tale errore di valutazione della lèttera del bando, per appartenere le due società in sostanza alla stessa famiglia

passaggio tratto dalla decisione numero 7777 del 13 settembre 2012 pronunciata dal Tar Lazio Roma

Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto come di seguito precisato.
Con esso la società ricorrente, che ha partecipato ad una procedura aperta per l’affidamento del servizio di facchinaggio presso gli uffici della sede dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero per un importo annuo pari ad Euro 106.500,00 più IVA risultandone aggiudicataria provvisoria, impugna la nota con la quale, in sede di controllo sul possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006 non sono risultati confermati i dati forniti in ordine al requisito del fatturato specifico.
In particolare l’atto gravato reca tre disposizioni:
“- la revoca dell’atto a prot. n. 4000 del 7 ottobre 2009 di aggiudicazione provvisoria della gara per il servizio di facchinaggio presso gli uffici della sede dell’ICE per il periodo 2010 – 2012;
- l’incameramento ai sensi dell’art. 48, comma 2 del d.lgs. 163/2006 della cauzione provvisoria;
- la segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11 del d.lgs. n. 16372006.”
2. Con la prima censura la ricorrente oppone che la clausola del disciplinare prevedeva che il partecipante alla gara dovesse dimostrare “Fatturato specifico ed elenco dei principali servizi” mediante “certificati di buona esecuzione vistati da committenti pubblici o dichiarazioni di buona esecuzione, rilasciate e vistate dai committenti privati” e la ricorrente ha appunto indicato come “destinatario del servizio “ il Ministero degli Affari Esteri a nulla rilevando che il requisito del fatturato specifico sia stato attestato da un soggetto privato, perché scopo della norma è ottenere la dimostrazione che sia pubblico il soggetto per il quale il servizio è stato svolto. Quindi la scheda di partecipazione fornita dall’Amministrazione è equivoca.
2.1 In punto di fatto il bando al punto III.2.2 prevedeva che le partecipanti dovessero indicare il fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi ed il fatturato specifico relativo all’oggetto dell’appalto degli ultimi tre esercizi.
Stabiliva pure i livelli minimi di capacità e specificava che
- non sarebbero stati ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici che non abbiano raggiunto nel triennio considerato un fatturato globale minimo almeno pari a 640.000 euro esclusa IVA
- non sarebbero stati ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici che non abbiano raggiunto nel triennio considerato un fatturato specifico minimo di 320.000,00 euro esclusa IVA.
La ricorrente ha dimostrato il fatturato globale avvalendosi di quello della AZ CASA SERVICE soc. coop. che lo ha conseguito per il triennio 2006 – 2008 come equivalente ad Euro 921.998,14.
Come fatturato specifico, inizialmente e cioè con la documentazione presentata in sede di offerta, ha dichiarato, come fosse proprio, un fatturato pari a 110.847 Euro per gli anni 2008, 2007 e 2009 (enunciato in quest’ordine nel modulo di partecipazione) a favore del Ministero degli Affari Esteri e quindi pari a complessivi Euro 332.541,00 superiore a quello minimo previsto dal bando. In sede di controllo si è verificato che il fatturato specifico era stato realizzato per conto della Alfa s.r.l. (certificazione in data 9 ottobre 2009 del Ministero degli Affari Esteri per il 2008, dichiarazioni della Alfa s.r.l. in data 15 ottobre 2009 per il 2006 ed il 2007).
Quindi, mentre per quanto riguarda il fatturato globale dichiarato tramite avvalimento ex art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 non vi è questione di sorta, in quanto tale contratto era espressamente previsto al punto 3.3 delle Condizioni Generali di partecipazione e di contratto, invece per il fatturato specifico la ricorrente non ha dichiarato di avvalersi del requisito di un’altra e tale osservazione risulta pure dall’istruttoria effettuata dall’ICE con nota a prot. 4254 del 21 ottobre 2009, laddove si evidenzia che “la citata documentazione non consente di comprendere la natura della relazione intercorrente fra la Alfa s.r.l., mai menzionata nei documenti di partecipazione alla gara e codesta società.”.
Ora, chiarito che per come risulta dalle dichiarazioni della Alfa s.r.l. il servizio è stato svolto dalla ricorrente “per conto” della prima, al Collegio appare che, ferme restando la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 48, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006, la conseguenza della segnalazione del fatto all’A.V.C.P. ai sensi dell’art. 6, comma 11 del medesimo decreto legislativo sia piuttosto grave e non rispondente alle finalità della norma.
Quest’ultima, per quel che ne riguarda, stabilisce l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da parte dell’Autorità anche nei confronti “degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.”.
Nel caso in specie la ricorrente ha chiarito il rapporto esistente tra lei stessa RICORRENTE e la ALFA; il capitale societario della attuale ricorrente è completamente intestato al legale rappresentante in virtù di un atto di cessione di quote provenienti dal padre che è intestataria dell’80 % delle quote della ALFA. Tale situazione societaria che vede coinvolti in due differenti società delle quali una è la gemmazione dell’altra è all’origine, con tutta probabilità, della imprecisa indicazione sul fatturato specifico effettuato dal legale rappresentante della società ricorrente, ma non appare così grave da inverare quella dichiarazione “non veritiera” circa il possesso del requisito di qualificazione al verificarsi della quale la norma impone la segnalazione all’Autorità al fine dell’irrogazione della sanzione pecuniaria.
Anche se tale circostanza non toglie che il legale rappresentante della società ricorrente avrebbe dovuto prestare una maggiore cura ed attenzione alla lèttera del bando che comminava l’esclusione dall’ammissione per gli operatori economici che non avessero raggiunto nel triennio considerato un fatturato minimo di Euro 320.000,00 tuttavia la disposta revoca e l’incameramento della cauzione paiono sufficienti sanzioni per tale leggerezza, proprio nella considerazione della dinamica societaria cui è andata incontro la società ricorrente e che può avere ingenerato tale errore di valutazione della lèttera del bando, per appartenere le due società in sostanza alla stessa famiglia.

A CURA DI SONIA LAZZINI

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