domenica 9 settembre 2012

dallo spending review in materia di cauzioni alla tassatività delle cause di esclusione_ed altro ancora

ANTEPRIMA
a cura di SOnia Lazzini


SPENDING REVIEW E IMPORTO DELLE CAUZIONI


Con il 15 agosto 2012

IMPORTO CAUZIONE PROVVISORIA:

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base

IMPORTO FIDEIUSSIONE  DEFINITIVA

nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale

TASSATIVITA’ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA:SENTENZA CONTROCORRENTE


Con una sorpredente decisione_ numero 764 del 7 settembre 2012_il giudice di appello siciliano RITORNA AL PASSATO

E’ legittima causa di esclusione presentare una cauzione provvisoria di importo insufficiente

la presentazione di una garanzia rapportata al valore annuale del servizio in appalto è frutto di un palese errore del Consorzio e non di una inesistente equivocità della legge speciale

EDITORIALE:

GATTOPARDIANA RELAZIONE FRA TASSATIVITA’ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE ED IMPORTO_INSUFFICIENTE_DELLA CAUZIONE PROVVISORIA




NUOVA E DIVERSA LETTURA DELLA NORMA SULLA TASSATIVITA’ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE_valgono anche le norme della lex specialis di gara

le cause di esclusione vanno in realtà estrapolate non meccanicamente ma in modo ragionato dal sistema normativo vigente: il che concorre a confermare quanto sopra sostenuto circa la legittimità (in attesa del bando tipo) di clausole della lex specialis che sanzionano con l’esclusione il mancato adempimento di prescrizioni che rispondano congiuntamente al duplice requisito di essere essenziali e di essere previste in via generale dal codice o dal regolamento

essenzialità intrinseca di alcuni adempimenti anche se non esplicitamente escludenti

segue commento a:
Consiglio di Giustizia Amministrativa_decisione numero 764 del 7 settembre 2012

E’ CAUSA DI ESCLUSIONE NON INDICARE, NELL’OFFERTA, I COSTI DELLA SICUREZZA AZIENDALE

sulla scorta del dato normativo di agli artt. 86 e 87 co. 4 del Codice dei contratti e dell’art. 26 co. 6 del d.lgs. 81/2008, si deve riconoscere ai costi per la sicurezza da rischio specifico la valenza di un elemento essenziale dell’offerta a norma dell’art. 46 co. 1 bis del Codice dei contratti, la cui mancanza rende la stessa incompleta e come tale, già di per solo, suscettibile di esclusione

attenzione:

Data in premessa la distinzione tra oneri di sicurezza per le interferenze, nella misura predeterminata dalla stazione appaltante, e oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla sua offerta economica

L’importo della cauzione provvisoria deve tener conto dei primi, ovvero di quei costi descritti nella lex specialis di gara

MENTRE

nell’importo della cauzione definitiva saranno compresi anche i secondi

segue commento a:
Consiglio di Stato_decisione numero 4622  del 28 agosto  2012
segue il  file “costi fissi e variabili inerenti alla sicurezza”che contiene

DOSSIER_IMPORTO CAUZIONI E ONERI DELLA SICUREZZA

L’importo della cauzione provvisoria deve tener conto anche degli oneri per la sicurezza i quali,  ancorché non soggetti a ribasso d’asta, rappresentano un costo che si aggiunge al prezzo dell’appalto, sicchè il 2% dell’importo in garanzia  va calcolato  sul costo complessivo dell’appalto

LEGITITMO PRODURRE UNA  GARANZIA PROVVISORIA SOTTOSCRITTA DAL SOLO CONSORZIO MEDESIMO, E NON ANCHE DALLE CONSORZIATE DESIGNATE ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO

e’ il Consorzio ad assumere in toto su di sé, con le qualificazioni possedute, l'onere della esecuzione delle prestazioni contrattuali, a nulla rilevando che abbia all’uopo designato una o più consorziate


EVITATA L’ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

Al contempo, peraltro, legittimamente la Stazione appaltante non ha irrogato le sanzioni previste dal citato art. 48 (e cioè l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’A.V.C.P.), in quanto la società non ha dichiarato nulla di diverso e di più di ciò di cui era realmente in possesso

<<Il dato letterale della norma appare chiaro circa l’inapplicabilità delle sanzioni nei casi, in cui un’impresa in buona fede abbia errato in ordine alla interpretazione del bando o della normativa generale ed abbia ritenuto di avere il requisito in realtà carente o contestato.

Come rilevato dal Tar, in tali evenienze, nelle quali l’impresa non ha dichiarato nulla di diverso e di più di ciò di cui è realmente in possesso, ma ha errato nel valutare sufficiente il requisito posseduto, non ha senso irrogare sanzioni che vadano oltre la fisiologica esclusione dell’impresa dalla gara.>> (decisione numero 3981 del 23  giugno 2006 pronuciata dal Consiglio di Stato)

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