ANTEPRIMA
a cura di SOnia Lazzini
SPENDING REVIEW E IMPORTO DELLE CAUZIONI
Con il 15 agosto 2012
IMPORTO CAUZIONE PROVVISORIA:
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base
IMPORTO FIDEIUSSIONE DEFINITIVA
nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale
TASSATIVITA’ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA:SENTENZA CONTROCORRENTE
Con una sorpredente decisione_ numero 764 del 7 settembre 2012_il giudice di appello siciliano RITORNA AL PASSATO
E’ legittima causa di esclusione presentare una cauzione provvisoria di importo insufficiente
la presentazione di una garanzia rapportata al valore annuale del servizio in appalto è frutto di un palese errore del Consorzio e non di una inesistente equivocità della legge speciale
EDITORIALE:
GATTOPARDIANA RELAZIONE FRA TASSATIVITA’ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE ED IMPORTO_INSUFFICIENTE_DELLA CAUZIONE PROVVISORIA
NUOVA E DIVERSA LETTURA DELLA NORMA SULLA TASSATIVITA’ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE_valgono anche le norme della lex specialis di gara
le cause di esclusione vanno in realtà estrapolate non meccanicamente ma in modo ragionato dal sistema normativo vigente: il che concorre a confermare quanto sopra sostenuto circa la legittimità (in attesa del bando tipo) di clausole della lex specialis che sanzionano con l’esclusione il mancato adempimento di prescrizioni che rispondano congiuntamente al duplice requisito di essere essenziali e di essere previste in via generale dal codice o dal regolamento
essenzialità intrinseca di alcuni adempimenti anche se non esplicitamente escludenti
segue commento a:
Consiglio di Giustizia Amministrativa_decisione numero 764 del 7 settembre 2012
E’ CAUSA DI ESCLUSIONE NON INDICARE, NELL’OFFERTA, I COSTI DELLA SICUREZZA AZIENDALE
sulla scorta del dato normativo di agli artt. 86 e 87 co. 4 del Codice dei contratti e dell’art. 26 co. 6 del d.lgs. 81/2008, si deve riconoscere ai costi per la sicurezza da rischio specifico la valenza di un elemento essenziale dell’offerta a norma dell’art. 46 co. 1 bis del Codice dei contratti, la cui mancanza rende la stessa incompleta e come tale, già di per solo, suscettibile di esclusione
attenzione:
Data in premessa la distinzione tra oneri di sicurezza per le interferenze, nella misura predeterminata dalla stazione appaltante, e oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla sua offerta economica
L’importo della cauzione provvisoria deve tener conto dei primi, ovvero di quei costi descritti nella lex specialis di gara
MENTRE
nell’importo della cauzione definitiva saranno compresi anche i secondi
segue commento a:
Consiglio di Stato_decisione numero 4622 del 28 agosto 2012
segue il file “costi fissi e variabili inerenti alla sicurezza”che contiene
DOSSIER_IMPORTO CAUZIONI E ONERI DELLA SICUREZZA
L’importo della cauzione provvisoria deve tener conto anche degli oneri per la sicurezza i quali, ancorché non soggetti a ribasso d’asta, rappresentano un costo che si aggiunge al prezzo dell’appalto, sicchè il 2% dell’importo in garanzia va calcolato sul costo complessivo dell’appalto
LEGITITMO PRODURRE UNA GARANZIA PROVVISORIA SOTTOSCRITTA DAL SOLO CONSORZIO MEDESIMO, E NON ANCHE DALLE CONSORZIATE DESIGNATE ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
e’ il Consorzio ad assumere in toto su di sé, con le qualificazioni possedute, l'onere della esecuzione delle prestazioni contrattuali, a nulla rilevando che abbia all’uopo designato una o più consorziate
EVITATA L’ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA
Al contempo, peraltro, legittimamente la Stazione appaltante non ha irrogato le sanzioni previste dal citato art. 48 (e cioè l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’A.V.C.P.), in quanto la società non ha dichiarato nulla di diverso e di più di ciò di cui era realmente in possesso
<<Il dato letterale della norma appare chiaro circa l’inapplicabilità delle sanzioni nei casi, in cui un’impresa in buona fede abbia errato in ordine alla interpretazione del bando o della normativa generale ed abbia ritenuto di avere il requisito in realtà carente o contestato.
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