giovedì 13 settembre 2012

contrariamente all'Ati,nel consorzio stabile la cauzione provvisoria non deve essere intestata alle consorziate

per la sottoscrizione della garanzia provvisoria è riconducibile il solo consorzio stabile, e non anche le relative consorziate

legititmo produrre una  una garanzia provvisoria sottoscritta dal solo Consorzio medesimo, e non anche dalle consorziate designate all’esecuzione dell’appalto


di Sonia LAzzini


la stipula della garanzia provvisoria non si imponeva anche alle consorziate unitamente al Consorzio Stabile
- la superiore conclusione trae fondamento dalla natura stabile della compagine consortile aggiudicataria;
- ed invero, il consorzio stabile è connotato da una sorta di rapporto organico che lega ad esso le imprese partecipanti, più intenso di quello proprio delle altre forme associative di concorrenti previste dall’ordinamento (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE), ed ha una sua autonoma identità soggettiva e qualificazione, che gli consente di partecipare alle gare pubbliche, cosicché è lo stesso ad assumere in toto su di sé, con le qualificazioni possedute, l'onere della esecuzione delle prestazioni contrattuali, a nulla rilevando che abbia all’uopo designato una o più consorziate (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 1534/2010; n. 7524/2010; n. 2454/2011);
- pertanto, al novero degli “offerenti” (in senso proprio) cui la sez. XI.2.2, lett. N, del bando di gara richiedeva la sottoscrizione della garanzia provvisoria era riconducibile il solo consorzio stabile, e non anche le relative consorziate;

sentenza numero 3744 del 5 settembre 2012 pronunciata dal Tar Campania,Napoli

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