lunedì 17 settembre 2012

anche la mandante doveva dichiarare il possesso dei requisiti speciali

le “informazioni e le formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti” in ordine alla capacità tecnica risultano elementi essenziali caratterizzanti l’offerta

pertanto la mancata comminatoria espressa della esclusione in caso di incompletezza di tali elementi non è significativa della possibile integrazione in corso di gara di tali documenti incompleti

la domanda di partecipazione presentata dalla mandante in questione è incompleta con riguardo al requisito della capacità tecnica, richiesta dal bando in capo a ciascuna impresa partecipante alla gara, anche nell’ambito di una ATI, ma soprattutto (a differenza di quanto ritenuto dal TAR) tale incompletezza comporta di per se stessa l’inammissibilità della domanda di partecipazione della Controinteressata 3 alla gara, pur in assenza di espressa clausola di esclusione

tratto dalla decisione numero 4739 del 6 settembre 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

Ad avviso del collegio il primo dei motivi aggiunti d’appello, che ripropone le censure dedotte innanzi al TAR nel ricorso incidentale, è fondato; in conseguenza il ricorso incidentale, proposto dall’aggiudicataria ATI-Ricorrente avverso la stessa partecipazione alla gara dell’offerta della ATI-CONTROINTERESSATA, va esaminato con priorità ( v. A. P. n. 4/2011) e va accolto nei sensi e limiti di seguito illustrati.
Infatti, premesso che il bando di gara al paragrafo III. 2- Condizioni di partecipazione, indica al punto III. 2 .1 i requisiti circa la situazione personale degli operatori, al punto III. 2.2. i requisiti circa la capacità economica ed al punto III. 2 .3. quelli circa la capacità tecnica, dall’esame della domanda di partecipazione di Controinteressata 3 Costruzioni s p a, mandante nell’ATI di cui è capogruppo CONTROINTERESSATA, emerge che la stessa non ha prodotto, a documentazione del profilo di capacità tecnica di cui al punto A, III. 2 . 3, l’elenco dei principali servizi e forniture nel settore oggetto della gara, effettuate durante gli ultimi tre anni( 2007-2008-2009), con i rispettivi importi, date e destinatari.
Infatti l’Controinteressata 3 s p a, mandante, erroneamente si è limitata a dichiarare” requisito posseduto dalla capogruppo”, mentre lo stesso bando, al paragrafo VI.3- Informazioni Complementari ( pag. 5) precisava che, in caso di ATI, costituito o costituendo, mentre alcuni requisiti dovevano essere posseduti dalla capogruppo, ciascuna impresa del raggruppamento avrebbe dovuto presentare alcune dichiarazioni sulla capacità tecnica ed economica, tra cui quelle del paragrafo III. 2 .2 ., lettere A e B, e quella del paragrafo III. 2. 3., lettera A.
Pertanto la domanda di partecipazione presentata dalla mandante in questione è incompleta con riguardo al requisito della capacità tecnica, richiesta dal bando in capo a ciascuna impresa partecipante alla gara, anche nell’ambito di una ATI, ma soprattutto (a differenza di quanto ritenuto dal TAR) tale incompletezza comporta di per se stessa l’inammissibilità della domanda di partecipazione della Controinteressata 3 alla gara, pur in assenza di espressa clausola di esclusione: infatti appare evidente che, poiché la documentazione della capacità tecnica attiene alle “Condizioni di Partecipazione” elencate nella sezione III. 2. del bando, le “informazioni e le formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti” in ordine alla capacità tecnica ( p. III. 2.3.) risultano elementi essenziali caratterizzanti l’offerta ; pertanto la mancata comminatoria espressa della esclusione in caso di incompletezza di tali elementi non è significativa della possibile integrazione in corso di gara di tali documenti incompleti.

Nessun commento:

Posta un commento