giovedì 2 agosto 2012

responsabilità amministrativa per danno erariale_conformemente alla domanda formulata dalla Procura regionale, deve affermarsi la responsabilità dei due soggetti convenuti ( “Alfa” s.r.l. , in persona del rappresentante pro-tempore ed I_ Salvatore ,nella qualità di rappresentante legale della “Alfa” s.r.l. all’epoca dei fatti oggetto dell’odierno giudizio) a risarcire in parti uguali il danno cagionato alla Regione Siciliana ammontante a € 306.839,00, per il mancato corretto utilizzo del finanziamento di pari importo

si osserva che Il privato che riceve pubbliche risorse per la realizzazione di interessi pubblici è legato alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di servizio ed ha l’obbligo di realizzare il pubblico interesse affidatogli.
Qualora le risorse non siano impiegate nel progetto pubblicistico, queste dovranno essere restituite, realizzando, nel caso contrario, un indebito arricchimento per il privato e, quindi, un pregiudizio per le risorse pubbliche.
Nei casi di affidamento di pubbliche risorse ad un privato per la realizzazione di un fine pubblico, in virtù del rapporto di servizio che lega il privato alla Pubblica Amministrazione e, quindi, in virtù del programma pubblicistico che il privato, per sua scelta, si è obbligato a portare a termine, le risorse erogate all’affidatario sono fisiologicamente impiegate per la realizzazione del pubblico interesse.
Costituirà quindi danno erariale il mancato impiego delle risorse per la realizzazione del pubblico interesse e la loro mancata restituzione, a seguito della rendicontazione, all’Amministrazione erogatrice, in quanto il denaro pubblico e’ stato distratto dalla finalita’ per la quale era stato impegnato.
Nella fattispecie in esame la condotta causativa di danno deve essere individuata nella mancata realizzazione del centro congressi, nei termini e alle condizioni previste nel decreto concessorio del contributo.


Non sussistono dubbi sulla mancata realizzazione del progetto, non risultando per altro contestata tale circostanza dai convenuti, che hanno dedotto solo un compimento parziale dei lavori per l’edificazione del centro in questione.
La  parte convenuta  contesta le risultanza del verbale di collaudo affermando di non aver potuto svolgere le proprie osservazioni in contraddittorio con l’Amministrazione.
Tale contestazione non appare in grado di modificare le caratteristiche salienti della fattispecie in esame apparendo assodato, come detto, che i lavori per il centro congressi non sono stati portati a termine.
Il Decreto concessorio del contributo del Dipartimento del Turismo Sport e Spettacolo, specifica con chiarezza che nel caso in cui le iniziative non saranno ultimate secondo le date previste “le agevolazioni sono in tutto o in parte  revocate..”.
Il termine per la realizzazione del centro congressi risulta non adempiuto né risultano applicabili ulteriori proroghe ad un termine scaduto; pur esulando dal diretto esame di codesta Corte, non si appalesano ragioni che rendano illegittima la dovuta revoca del finanziamento da parte dell’Amministrazione regionale.
La mancata realizzazione del centro congressi, quindi, toglie ogni giustificazione causale alla concessione del contributo, mettendo in luce la distorsione delle risorse pubbliche dal perseguimento dello scopo per il quale erano state impegnate e quindi la conseguente produzione di un danno all’erario pari agli importi corrisposti al soggetto beneficiario del finanziamento.
Inoltre deduce la difesa della Alfa gestioni srl che la mancata realizzazione dell’impianto sportivo dipenderebbe dai colpevoli ritardi con i quali il Dipartimento del Turismo Sport e Spettacolo ha concesso i finanziamenti pattuiti.
Sul punto si osserva che il procedimento di concessione del contributo non ha alcuna attitudine ad assumere valenza causale sull’avanzamento e completamento delle opere, costituendo questi ultimi un’obbligazione che la parte assume in funzione della definitiva attribuzione del contributo medesimo e, quindi, come proprio onere, ma che non dipendono, essi stessi, dall’effettiva o meno erogazione delle risorse pubbliche, dovendosi ritenere il privato comunque onerato del loro tempestivo completamento se vuole acquisire definitivamente al proprio patrimonio le risorse medesime.
Eventuali ritardi nell’erogazione del contributo potranno, poi, essere fatti valere dal destinatario innanzi ad altra giurisdizione al fine di un eventuale ristoro del danno che tale indugio abbia a lui provocato (ad esempio, il ricorso ad anticipazioni bancarie).
In conclusione quindi, l’opera per la quale era stato concesso il contributo comunitario, allo stato degli atti, non risulta realizzata e la relativa anticipazione a suo tempo erogata costituisce indebito e conseguente danno per l’erario del quale sono chiamati a rispondere la società destinataria del beneficio economico unitamente al rappresentante legale all’epoca dei fatti.
Tale responsabilità è ravvisabile anche in un soggetto diverso da persona fisica, per l’operato dei soggetti che per suo nome e conto agiscono in virtù del rapporto di immedesimazione organica .
Nella fattispecie , in mancanza di prova certa circa la piena consapevolezza e volontà di ottenere illecitamente il beneficio economico pubblico (dolo), l’elemento soggettivo, , e’ costituito dalla colpa grave dovuta alla negligenza per la mancata realizzazione del progetto ammesso al finanziamento pubblico.
Pertanto, in conclusione , conformemente alla domanda formulata dalla Procura regionale, deve affermarsi la  responsabilità dei due soggetti convenuti ( “Alfa” s.r.l. , in persona del rappresentante pro-tempore ed I_ Salvatore ,nella qualità di rappresentante legale della “Alfa” s.r.l. all’epoca dei fatti oggetto dell’odierno giudizio) a risarcire in parti uguali il danno cagionato alla Regione Siciliana ammontante a € 306.839,00, per il mancato corretto utilizzo del finanziamento di pari importo.
I convenuti sono altresì condannati al pagamento sulla somma dovuta, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, questi ultimi dalla data del deposito della presente sentenza all'effettivo soddisfacimento delle ragioni del creditore.

tratto dalla sentenza numero 1523 del 9 maggio 2012 pronunciata dalla Corte dei Conti della Sicilia

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