giovedì 2 agosto 2012

ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno per equivalente in relazione ad una controversia avente per oggetto la mancata aggiudicazione di un appalto pubblico — a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 settembre 2010, resa nella causa C-314/2009 — non occorre il previo accertamento del carattere colpevole della violazione delle norme di settore commessa dalla Stazione appaltante

La acclarata illegittimità della valutazione condotta dalla stazione appaltante importa, quindi, accoglimento del proposto ricorso ed annullamento dell’avversata determinazione dirigenziale.

E’ fondata, peraltro, anche la collegata domanda di risarcimento del danno richiesto per equivalente monetario, che il Collegio determina in via equitativa in euro 5.000,00 (cinquemila/00). Com’è noto, infatti, il potere del giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa comporta un apprezzamento che serve a colmare, come nella specie, le lacune probatorie nella determinazione del preciso ammontare del danno medesimo.



Peraltro, come è stato condivisibilmente affermato, ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno per equivalente in relazione ad una controversia avente per oggetto la mancata aggiudicazione di un appalto pubblico — a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 settembre 2010, resa nella causa C-314/2009 — non occorre il previo accertamento del carattere colpevole della violazione delle norme di settore commessa dalla Stazione appaltante (cfr. T.A.R. Catanzaro, I Sezione, 19 settembre 2011 n. 1237).
Occorre solo ulteriormente chiarire che la somma di cui sopra, spettante a titolo di risarcimento del danno, trattandosi di debito di valore, va incrementata con la rivalutazione monetaria dal giorno in cui è stato stipulato il contratto con l'impresa illegittima aggiudicataria, sino alla pubblicazione della presente sentenza (a decorrere da tale momento, in conseguenza della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta), spettando, inoltre, gli interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione delle presente decisione fino al soddisfo effettivo (cfr. Cons. Stato, V Sezione, 26 gennaio 2011 n. 550).

In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio accoglie il ricorso in esame e, per l’effetto, annulla l’avversata determinazione dirigenziale e condanna la resistente amministrazione al risarcimento del danno in favore della ricorrente nei sensi sopra indicati.

tratto dalla sentenza numero 7149 del 2 agosto 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

Nessun commento:

Posta un commento