lunedì 25 giugno 2012

tassatività delle cause di esclusione e divieto di richiedere documenti già in possesso di altre pa

Per la tassatività delle cause di esclusione è nulla la clausola per la quale le imprese partecipanti debbano dichiarare  << di essere in regola nei confronti dell’art. 17 della legge n. 68 del 1999 e di avere ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge n. 68/99, e di impegnarsi, in caso di richiesta della stazione appaltante, a produrre apposita certificazione”>>

VIGE il divieto, ormai immanente nell’ordinamento (cfr. art. 21 l.r. n. 10 del 1991, art. 18, l. n. 241 del 1990), di chiedere ai privati atti e documenti acquisibili direttamente d’ufficio presso altre amministrazioni pubbliche cd. procedenti.

Su tale scia si instrada anche la previsione dell’art. 16, comma 10-bis del d.l. n. 185 del 2009 nel testo risultante dalla conversione con l. n. 2 del 2009 e la successiva previsione dell’art. 6 del d.P.R. n. 207 del 2010 in tema di acquisizione d’ufficio del d.u.r.c.

Tali principi hanno, peraltro, trovato da ultimo compiuta codificazione con la (sopravvenuta alla gara) legge n. 183 del 2011, il cui art. 15 ha, tra l’altro, stabilito che “sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: ‘Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi’”.

Ne deriva la denunziata - e qui incidentalmente accertata - nullità, in parte qua, della clausola della legge di gara nella parte in cui sancisce la sanzione dell’esclusione in ragione del mancato impegno a produrre la certificazione, con conseguente inammissibilità della doglianza, e ciò per effetto del combinato disposto dell’art. 46, comma 1-bis del d. lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 4, comma 1, lett. n) del d.l. n. 70 del 2011.

Quest’ultima disposizione, infatti, determina la “tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara” quale uno dei presupposti “per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un più efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso”.

Tratto dalla sentenza numero 1280 del 19 giugno 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

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