giovedì 14 giugno 2012

non vi è risarcimento del danno in assenza di una lesione del bene della vita

Gli elementi dell’illecito civile imputabile alla pa



L’illecito civile presuppone che sussista, sul piano della fattispecie, l’elemento oggettivo, l’elemento soggettivo, il nesso di causalità materiale (o strutturale) e l’evento lesivo, rappresentato dalla lesione della situazione giuridica meritevole di protezione.

Sul piano delle conseguenze è necessario che il fatto lesivo, composto dagli elementi sopra indicati, sia idoneo a produrre pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali: cosiddetta causalità giuridica (o funzionale).

Nel caso in esame manca – a prescindere dalla sussistenza o meno degli altri elementi – la lesione del bene della vita al quale si correla la posizione di interesse legittimo che si assume lesa.

La parte danneggiata deve dimostrare che il comportamento posto in essere dall’amministrazione abbia arrecato un pregiudizio alla pretesa fatta valere che, nella specie, è costituta dalla prosecuzione del rapporto negoziale.

In altri termini, essendo la domanda risarcitoria fondata sulla pretesa alla prosecuzione del rapporto contrattuale, una volta accertato, con statuizione definitiva, che tale pretesa è destituita di fondamento per le ragioni indicate, manca un presupposto indefettibile per la configurabilità del risarcimento del danno.

In questo caso, dunque, la sopravvenuta adozione della sentenza di annullamento dell’atto che aveva consentito il rinnovo della convenzione determina, sul piano della tutela per equivalente, la infondatezza, per le ragioni indicate, della domanda proposta.

Tratto dalla decisione numero 3324 del 6 giugno 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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