l'escussione delle polizze fidejussorie per asserito inadempimento degli obblighi convenzionali di lottizzazione._COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO
Ritenuto che l'obbligazione principale e quella fidejussoria, benchè fra loro collegate, mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva (data l'estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia) ma anche oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l'obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo, con la conseguenza che la disciplina dell'obbligazione garantita non influisce su quella della fidejussione, per la quale continuano a valere le normali regole, comprese quelle sulla giurisdizione (ex plurimis: Cass. Sez. Un. 5 febbraio 2008, n. 2655);
Ritenuto che, nella specie, la posizione della P.A. ha assunto quindi consistenza di diritto soggettivo, tutelata direttamente dalla legge senza necessità di intermediazione autoritativa da parte dell'Amministrazione, alle cui determinazioni al riguardo deve essere riconosciuto carattere vincolato e ricognitivo, fondato sulla mera applicazione dei criteri contemplati nella convenzione di cui trattasi e non implicando indagine alcuna, se non incidentale, sulla complessa fase pubblicistica del rapporto (Cass. Civ. Sez. Un., 30 marzo 2009, n. 7573);
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il presente ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando essa al Giudice Ordinario, con conseguente conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice munito di giurisdizione, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma II, del d.lgs. n. 104 del 2010;
Tratto dalla sentenza numero 566 dell' 11 giugno 2012 pronunciata dal Tar Calabria, Catanzaro
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