Il requisito generale della competenza nello specifico settore al quale si riferisce l'oggetto del contratto, richiesta anche per i componenti interni, deve valutarsi compatibilmente con la struttura degli enti locali senza esigere, necessariamente, che l'esperienza professionale copra tutti gli aspetti oggetto della gara.
Nella fattispecie, la “ratio” della norma appare rispettata, atteso che i componenti della Commissione risultano appartenenti all'area tecnico-ambientale e a quella tecnico-amministrativa
Va respinto anche il motivo in cui si afferma l'illegittima presenza di un tecnico esterno alle sedute della Commissione, non essendoci alcun principio di prova in ordine alla partecipazione di tale persona alle valutazioni della Commissione, atteso che ciò avrebbe dovuto essere contestato mediante querela di falso del verbale, per omessa indicazione della partecipazione alle sedute di un soggetto estraneo
Tratto dalla decisione numero 3124 del 28 maggio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato
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