il termine di dieci giorni di cui all’art. 10, comma 1-quater della L. 109/94_ora art 48 del codice dei contratti_ per ottemperare alla richiesta della stazione appaltante è da ritenersi perentorio
le sanzioni conseguenti alla sua inosservanza_tra cui l’escussione della cauzione provvisoria_ non vanno applicate solo in caso di comprovata impossibilità per l’impresa di produrre documentazione non rientrante nella sua disponibilità
la stazione appaltante può prorogare il termine dei dieci giorni ove vi sia la prova che la ditta interessata non possa rispettare il termine predetto per impossibilità oggettiva – fatto di terzi o forza maggiore – e certamente non per proprie disfunzioni organizzative (Cons. St., sez. VI, 15 maggio 2001 n. 2714; Cons. St., sez. IV, 6 giugno 2001 n. 3066)
e ciò anche perché rientra nella normale diligenza di impresa l’attivarsi per ottenere i documenti sin dal momento della lettura del bando, onde averli disponibili in caso di sorteggio (Cons. St., sez. IV, 6 giugno 2001 n. 3066; Cons. St., sez. VI, 18 maggio 2001 n. 2780).
Ciò, va rammentato, anche ai fini di ritenere la legittimità costituzionale della previsione normativa a fronte di rilievi inerenti la ristrettezza del termine di dieci giorni.
Nel caso di specie l’Impresa Ricorrente & Ricorrente 2 non ha effettivamente dimostrato quell’oggettivo impedimento che determina la causa di giustificazione: infatti, davanti alla richiesta della stazione appaltante, l’interessata ha fornito fatture per lavori risalenti al maggio 1994 e dunque non rientranti nell’ultimo richiesto quinquennio – agosto 1994/agosto 1999 – quindi la cifra d’affari richiesta non appariva raggiunta.
Solamente con forte ritardo e comunque oltre i dieci giorni – nota del 27 ottobre 1999 mentre il termine era scaduto il 5 ottobre – venivano forniti alla stazione appaltante i certificati di regolare esecuzione dei lavori ricadenti nel quinquennio forniti da Telecom.
E’ evidente come la vicenda sia caratterizzata da assenza di impedimenti oggettivi e dalla negligenza dell’Impresa ricorrente: questa ha dapprima prodotto documenti non utili per la gara in questione e non conformi perciò alla legge di gara, del tutto perspicua nel suo dettato, e ciò per una confessata negligenza della propria struttura organizzativa e allorché la stessa concorrente era ben conscia dei ritardi di Telecom nel fornire la documentazione necessaria.
Quindi un’eventuale proroga del termine perentorio poteva essere giustificatamente richiesta dall’Impresa Costruzioni Ricorrente & Ricorrente 2 anteriormente al sorteggio richiamando le responsabilità di terzi, ma è chiaro che in sede successiva non vi potevano essere discolpe.
Per le suesposte considerazioni si deve concludere, al pari della sentenza 15 giugno 2009 n. 3804, nel ritenere la mancata corrispondenza tra documentazione probatoria fornita e dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione secondo l’ipotesi di cui all’art. 10 comma 1 quater L. 109/94 e conseguentemente per il rigetto dell’appello.
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