il rapporto che intercorre tra l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva non è di mera consequenzialità,
nel senso che il secondo atto non ha valore meramente confermativo del primo, poggiando invece su di un’autonoma valutazione, all’esito di nuove verifiche il cui esito non è affatto scontato.
Tale autonoma rilevanza dell’aggiudicazione provvisoria rispetto a quella definitiva, già da lungo tempo evidente nella prassi, trova oggi un espresso riconoscimento nel Codice dei contratti pubblici (cfr. artt. 11 e 12 del d.lgs. 163/2006).
Il che vale a maggior ragione ad escludere che l’invalidità dell’aggiudicazione provvisoria abbia efficacia caducante sull’aggiudicazione definitiva, senza bisogno che quest'ultima sia stata autonomamente impugnata; occorrendo invece, al contrario, che anche il secondo atto, quantunque certamente affetto da un’invalidità in via derivata, sia oggetto di espressa impugnazione, altrimenti resistendo all'annullamento dell'atto presupposto (v., per tutti, Cons. St., V, n. 80/2011, 4053/2008 e 4207/2005).
Passaggio tratto dalla decisione numero 2558 del 4 maggio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato
La sentenza impugnata in questa sede ha disatteso tale orientamento ad oggi largamente maggioritario, riconoscendo natura meramente confermativa all’aggiudicazione definitiva e quindi, su tale presupposto, prescindendo dalla necessità della sua impugnazione. Il tutto seguendo un indirizzo del tutto minoritario che, in alcune pronunce isolate, ha riconosciuto portata meramente confermativa all’aggiudicazione definitiva (v., ad esempio, Cons. St., V, n. 6253/2001).
Ciò posto, il motivo di revocazione finisce allora per censurare l’adesione ad un indirizzo giurisprudenziale minoritario ed isolato in luogo dell’orientamento predominante, contestando così, una volta ancora, un errore di giudizio piuttosto che di fatto, come tale non suscettibile di essere fatto valere nel giudizio di revocazione.
. Al di là di questi rilievi, di per sé soli dirimenti, deve anche aggiungersi che il motivo di revocazione – laddove interpretato nel senso che il Giudice dell’appello avrebbe errato nel ritenere ammissibile l’impugnazione avverso l’aggiudicazione provvisoria, sul presupposto della sua natura di atto endoprocedimentale - è comunque privo di rilevanza, ove si consideri che, per giurisprudenza non meno consolidata, l’aggiudicazione provvisoria può essere comunque oggetto di impugnazione autonoma (v. per tutti Cons. St., V, n. 1165/2009), fatto sempre salvo l’onere di impugnare, a pena di improcedibilità, anche l’aggiudicazione definitiva.
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