mercoledì 2 maggio 2012

in caso di massimo ribasso, l'indicazione del prezzo offerto dall'aggiudicataria è sufficiente a motivare l'aggiudicazione

una volta ricevuta la comunicazione dell’aggiudicazione, la ricorrente – in quanto previamente consapevole dell’asserita inidoneità tecnica dei prodotti offerti dalla controinteressata– era in possesso di tutti gli elementi necessari per la proposizione dell’impu-gnativa, con conseguente decorrenza del termine decadenziale


L’art. 79 del codice – applicabile anche agli appalti sotto soglia ai sensi dell’art. 121 comma 1 – prevede al comma 5, per quanto qui rileva, che la stazione appaltante deve comunicare d’ufficio l’aggiu-dicazione definitiva al concorrente classificato al secondo posto in graduatoria.

Ai sensi del successivo comma 5 bis tale comunicazione è ac-compagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenen-te almeno gli elementi di cui al comma 2 lettera c), e cioè “ le caratte-ristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto.”

Nel caso all’esame l’Amministrazione si è limitata a trasmettere in copia il provvedimento di aggiudicazione definitiva, senza allegare - come di prassi - i verbali di gara, solo successivamente trasmessi.

In proposito, come esattamente evidenziato dalla sentenza im-pugnata, occorre però considerare che la fornitura in controversia è stata aggiudicata, ai sensi della lettera di invito, col criterio del massi-mo ribasso.

Ora, le indicazioni prescritte dal codice risultano tutte analiti-camente indispensabili nel caso di appalti affidati col criterio dell’of-ferta economicamente più vantaggiosa, in quanto in tale ipotesi solo dai verbali di gara può evincersi in base a quali motivazioni la Com-missione ha assegnato ad una offerta un determinato punteggio.

Significativo in tal senso  sembra il riferimento testualmente esplicito della richiamata disposizione ai “ vantaggi dell’offerta”.

Invece nel caso di appalto aggiudicato al massimo ribasso, l’indicazione del prezzo offerto dalla concorrente vittoriosa è suffi-ciente ad integrare gli elementi essenziali della comunicazione richie-sta dal codice, atteso che proprio l’entità del ribasso costituisce moti-vazione esclusiva dell’aggiudicazione.

In termini piani, nel caso di appalto al massimo ribasso l’indi-cazione del ribasso stesso sembra poter compendiare caratteristiche e vantaggi dell’offerta vincente, spiegando perchè essa sia stata positi-vamente selezionata.

decisione numero 353 del 29 marzo 2012 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

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