sabato 26 maggio 2012

il ricorrente non ha provato che la propria immagine sia stata compromessa

La ricorrente lamenta, infine, genericamente, di aver subito una lesione della propria “immagine commerciale” che le avrebbe creato un danno esistenziale e un danno morale.

Orbene, a prescindere dal verificare se tali specifiche voci di pregiudizio, rientranti nella generale categoria del danno non patrimoniale (Cass. Civ. SS.UU. 11/11/2008, n. 26972 e III Sez. 1/12/2010 n. 24401) siano state, nella fattispecie, correttamente evocate, ciò che conta e che le stesse, per pacifica giurisprudenza, possono essere risarcite solo laddove il danneggiato, fornisca concreti elementi atti a dimostrarne la sussistenza, mentre nel caso concreto tale prova è del tutto mancata; così come l’istante non ha provato e nemmeno allegato, in che modo la propria immagine commerciale sia rimasta pregiudicata dall’illecita condotta tenuta dal Comune.

A quanto sopra occorre aggiungere che, alla luce delle considerazioni in diritto poc’anzi illustrate, la riscontrata inosservanza dell’onere probatorio non può essere sanata disponendo la richiesta consulenza tecnica o procedendo a liquidare il danno in via equitativa.





Tratto dalla sentenza numero 489 del 18 maggio 2012 pronunciata dal Tar Sardegna Cagliari

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