sabato 26 maggio 2012

il danno non patrimoniale, quale danno conseguenza, deve essere provato

Deve essere respinta, peraltro, per difetto di prova, anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale,

 il quale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non costituisce un danno in re ipsa, ma un danno-conseguenza, che deve essere quindi allegato e provato (ex multis: Cassazione civile , sez. un., 11 novembre 2008 , n. 26972).

Nella specie, parte ricorrente prospetta un danno esistenziale e un danno all’immagine, senza però fornire precise indicazioni e allegazioni atte a comprovare e definire con sufficiente specificazione le ragioni e le circostanze concrete che avrebbero determinato tali pregiudizi.

Né a tale carenza probatoria può supplire il giudice attraverso la liquidazione in via equitativa, che può essere disposta solo allorquando il danno sia stato provato, ma ne risulti difficile la quantificazione nel suo preciso ammontare.


Tratto dalla sentenza numero 209 del 16 maggio 2012 pronunciata dal Tar Basilicata, Potenza

Nessun commento:

Posta un commento