secondo un indirizzo giurisprudenziale, l'escussione della cauzione provvisoria rappresenta una diretta ed automatica conseguenza del provvedimento di esclusione dalla gara d'appalto
condizionato dalla legittimità dell'atto espulsivo, che se non direttamente contestato e gravato, è destinato a consolidarsi (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I 3.5.2011 n. 677), cosicché l'omessa tempestiva impugnazione del provvedimento di esclusione determina anche la tardività dell'impugnativa del provvedimento di escussione della cauzione, che si configura come atto dovuto (C.S. Sez. VI 14.6.2006 n. 3500).
Altro orientamento più “garantista” riconosce invece l'autonoma lesività dei provvedimenti di escussione della cauzione, indipendentemente dall'impugnazione del provvedimento di esclusione dalla gara (T.A.R. Veneto, Sez. I, 13.3.2009 n. 608); tali provvedimenti realizzerebbero infatti esigenze diverse e pregiudicherebbero interessi differenti, con la conseguenza che potrebbe darsi il caso di concorrenti lesi dal solo incameramento della cauzione, ma non anche dall'esclusione dalla gara e, quindi, legittimati, sotto il profilo dell'interesse a ricorrere, a contestare una sola delle determinazioni (C.S. Sez. V 9.12.2002 n. 6768).
Anche volendo aderire a tale ultimo orientamento, e ritenendo così ammissibile l’impugnazione “in via incidentale” del provvedimento di esclusione, il ricorso va comunque respinto, avendo la stazione appaltante legittimamente escluso le ricorrenti.
L’art. 2 del capitolato speciale indicava dettagliatamente le caratteristiche dell’impianto di distribuzione ed erogazione acqua oggetto della fornitura; la “nota finale” al detto articolo precisava che “le apparecchiature dovranno avere le dotazioni e le caratteristiche elencate nella presente descrizione. Si accettano apparecchiature dichiarate equivalenti, purché rispondenti ai requisiti tecnici richiesti”.
sentenza numero 1261 del 4 maggio 2012 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano
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