Deve altresì accogliersi la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto
stipulato all’ésito della gara qui annullata, sussistendone i relativi presupposti ex art. 122 c.p.a. (non rientrando la fattispecie nell’ipotesi di annullamento dell’aggiudicazione per gravi violazioni ex art. 121, comma 1, c.p.a.), mentre deve respingersi la domanda di subentro nel contratto medesimo, dal momento che il vizio dell’aggiudicazione comporta l’obbligo per la stazione appaltante di rinnovare la gara.
Alla predetta dichiarazione di inefficacia non osta poi né la natura dell’appalto (di servizi, nel quale classicamente un appaltatore, all’ésito della nuova gara, può sostituirsi all’altro nella esecuzione delle prestazioni di capitolato senza particolari disfunzioni, peraltro in nessun modo emerse nelle difese delle resistenti), né lo stato di esecuzione del contratto, la cui durata quinquennale, pur risultando allo stato decorso un periodo pari a 26/60 dell’intero periodo contrattuale, è utilmente riproducibile (trattandosi di servizio rispondente ad esigenze dell’Amministrazione perduranti nel tempo) nelle clausole della nuova, espletanda, gara, sì da restituire in forma specifica all'impresa interessata la chance di partecipare alla gara da rinnovarsi da parte dell'Amministrazione, consentendo quindi il soddisfacimento diretto e pieno dell'interesse qui fatto valere.
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