Il Collegio, infatti, integralmente condivide l’orientamento, già espresso da C.G.A. 25 maggio 2009, n. 480, secondo cui “La dichiarazione deve … rendersi in riferimento: 1) ai titolari delle imprese individuali; 2) ai soci delle società di persone; 3) ai soci accomandatari, tanto delle società in accomandita semplice quanto di quelle in accomandita per azioni; 4) ai soci delle società di capitali muniti del potere di amministrazione e rappresentanza della società; 5) ai direttori tecnici; 6) agli amministratori muniti del potere di rappresentanza. Non anche, però, ai semplici soci delle società a responsabilità limitata, come nella specie”.
tratto dalla decisione numero 278 del 12 marzo 2012 pronunciata dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana
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