Elementi incidenti sulle modalità esecutive del servizio
E’ stato rilevato in giurisprudenza che spesso il filo che separa il canone oggettivo di valutazione dell’offerta ed il requisito soggettivo delle imprese concorrenti è particolarmente sottile, attesa la potenziale idoneità dei profili di organizzazione soggettiva a riverberarsi sull’affidabilità e sull’efficienza dell’offerta e, quindi, della prestazione.
Tale commistione inestricabile, che rende in concreto non pertinente il principio astratto fin qui enucleato, viene, segnatamente, in rilievo quante volte la lex specialis valorizzi non già i requisiti soggettivi in sé intesi, bensì quei profili soggettivi capaci di ripercuotersi in modo specifico sull’espletamento dell’attività appaltata, con riferimento precipuo alle caratteristiche del personale, delle attrezzature e delle strutture logistiche da adibire alle prestazioni oggetto dell’appalto (Consiglio di Stato, sez. V – 21/5/2010 n. 3208).
Nella fattispecie ad avviso del Collegio gli aspetti organizzativi del servizio (organizzazione generale, tipo di automezzi, procedure di pulizia e disinfezione, caratteristiche dell’hardware e del software dedicato, imballaggi, detergenti e mezzi di trasporto a basso impatto ambientale) non sono apprezzati in modo autonomo, avulso dal contesto dell’offerta, ma quali elementi idonei ad incidere sulle modalità esecutive del servizio specifico e, quindi, quale parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell’offerta (T.A.R. Lazio Roma, sez. III – 7/2/2011 n. 1128).
In altri termini i citati criteri di valutazione dell’offerta tecnica attengono ad aspetti organizzativi e logistici della struttura aziendale da predisporre a supporto dell’espletamento del servizio ed idonei a qualificarne sotto un profilo oggettivo la prestazione: essi costituiscono cioè il portato di esigenze logistiche, strutturali ed organizzative strettamente inerenti alla natura oggettiva delle prestazioni da assolvere da parte dell’impresa aggiudicataria.
Peraltro occorre anche dare conto dell’orientamento secondo il quale dall’esperienza maturata da una concorrente possono trarsi indici significativi della qualità delle prestazioni e dell’affidabilità dell’impresa, qualora tali aspetti non risultino preponderanti nella valutazione complessiva dell’offerta (T.A.R. Umbria – 25/2/2011 n. 61; si veda anche T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II – 21/1/2011 n. 140).
Passaggio tratto dalla sentenza numero 4 del 10 gennaio 2012 pronunciata dal Tar Lombardia, Brescia
Infondata è la censura afferente alla violazione e/o erronea applicazione delle regole della buona e corretta amministrazione e del principio di pubblicità in quanto – dopo un primo controllo superficiale della documentazione tecnica ed amministrativa – la preannunciata ulteriore verifica (verbale 22/6/2010 pag. 3 – doc. 3) sarebbe avvenuta in seduta riservata senza essere accompagnata dalla dovuta verbalizzazione. La richiesta integrazione documentale al RTI vincitore e la segretezza avrebbero impedito alla ricorrente di muovere le dovute contestazioni.
Il verbale della seduta pubblica del 22/6/2010, svoltasi alla presenza dei rappresentanti delle imprese (ed in particolare del Sig. >T_ Binoni Aurelio per Ricorrente 2), dà conto del compimento delle attività di rituale verifica della completezza della documentazione presentata, relativa alla busta n. 1 “documentazione amministrativa”, e all’accertamento del contenuto della busta n. 2 “progetto tecnico” (adempimento soddisfatto per ciascuna delle 4 concorrenti). E’ vero che in chiusura di seduta il Presidente precisa che l’amministrazione si riserva di effettuare “un più approfondito controllo” della documentazione, ma detta operazione è qualificabile come mera reiterazione di un’attività già espletata, a fini di garanzia e di una maggiore sicurezza.
Al riguardo questa Sezione, nella sentenza breve 11/2/2010 n. 714 (con appello dichiarato improcedibile con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V – 16/3/2011 n. 1629) ha ritenuto sufficiente che all’atto dell’apertura, in seduta pubblica, dei plichi contenenti quanto richiesto per la partecipazione alla gara, la stazione appaltante abbia provveduto ad accertare la regolarità della documentazione amministrativa depositata, nel rispetto dell’obbligo imposto dalla lex specialis, mentre il rinvio a successivi accertamenti “non può che essere inteso come un generico richiamo alla possibilità della richiesta di eventuale documentazione integrativa, se ritenuta necessaria a seguito delle successive verifiche imposte dalla legge”.
In buona sostanza la seconda fase di ulteriore approfondimento è priva di rilievo, come dimostrato dal fatto che, in concreto, la stazione appaltante non ha successivamente contestato la regolarità della documentazione già acquisita, salvo disporre legittime integrazioni documentali.
E’ di conseguenza infondata l’ulteriore censura circa l’omessa verbalizzazione dell’ulteriore verifica della documentazione tecnica e amministrativa, compiuta in seduta riservata dalla Commissione preposta in quanto – come già osservato – si è trattato della riedizione di un’attività già espletata in modo completo ed esaustivo in seduta pubblica, per eventuali approfondimenti e richieste di integrazioni.
Parte ricorrente si duole della violazione ed erronea applicazione dell’art. 9 del capitolato d’oneri (con riguardo alla nomina della Commissione amministrativa) e dell’art. 88 comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006, dato che l’organo preposto alla verifica della completezza della documentazione era formato dal solo Presidente, dal Segretario e da due testimoni (e quindi da un unico membro), tenuto conto della mancata entrata in vigore il regolamento attuativo dell’art. 88 del Codice dei contratti (dunque non sussistevano le condizioni per istituire la Commissione in quel modo).
La doglianza è infondata, poiché la giurisprudenza ha recentemente statuito (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 13/10/2010 n. 7470; sentenza Sezione 5/1/2011 n. 21) che la gara aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è una procedura composta da varie fasi, alcune delle quali necessitano di competenze amministrative ed altre, invece, di competenze tecniche: le fasi amministrative possono state espletate in seduta pubblica da un funzionario/dirigente coadiuvato da testimoni e dall’Ufficiale rogante, mentre la fase di valutazione delle offerte tecniche può essere demandata ad una diversa Commissione composta da esperti.
Nella fattispecie l’offerta non è stata oggetto di alcuna valutazione demandata al solo Presidente del seggio di gara, essendosi questi limitato a vagliare l’ammissibilità formale delle proposte e l’integrità dei plichi e a sovrintendere all’apertura pubblica delle buste economiche.
Parimenti infondata è la censura sulla violazione dei principi generali in materia di collegi amministrativi e dell’art. 84 del D. Lgs. 163/2006, perché la Commissione non è stata illegittimamente costituita con un numero di membri pari (Presidente, ufficiale rogante, 2 testimoni) ma ha correttamente agito in forma monocratica nell’esercizio di funzioni non valutative.
In conclusione il ricorso introduttivo è infondato e deve essere respinto.
Si legga anche
decisone numero 3208 del 21 maggio 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
il criterio valutativo relativo all’ubicazione delle strutture aziendali a supporto del personale di assistenza tecnica e dei magazzini a supporto delle operazioni di manutenzione, già di per sé è criterio all’evidenza neutro con riguardo alla localizzazione della sede delle imprese concorrenti, potendo qualsiasi impresa operante nel settore di mercato in questione, sia a livello comunitario sia a livello nazionale e/o regionale, purché munita del richiesto know how tecnico-gestionale, assolvere al prescritto requisito di predisposizione di adeguata struttura logistica in loco, idonea ad assolvere tempestivamente al servizio oggetto di gara.
In linea di diritto si osserva che alla stregua di una consolidato orientamento giurisprudenziale, comunitario e nazionale, costituisce principio generale regolatore delle gare pubbliche il divieto di commistione fra i criteri soggettivi di pre-qualificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione, in funzione dell’esigenza di aprire il mercato, premiando le offerte più competitive ove presentate da imprese comunque affidabili, nonché in applicazione del canone della par condicio, ostativo ad asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo, con la conseguente necessità di tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli che invece attengono all’offerta e all’aggiudicazione (v. sul punto, per tutte, C.d.S., Sez. V, 14 ottobre 2008, n. 4971).
Va, al riguardo, rilevato, che spesso il filo che separa il canone oggettivo di valutazione dell’offerta ed il requisito soggettivo delle imprese concorrenti è particolarmente sottile, attesa la potenziale idoneità dei profili di organizzazione soggettiva a riverberarsi sull’affidabilità e sull’efficienza dell’offerta e, quindi, della prestazione. Tale commistione inestricabile, che rende in concreto non pertinente il principio astratto fin qui enucleato, viene, segnatamente, in rilievo quante volte la lex specialis valorizzi non già i requisiti soggettivi in sé intesi, bensì quei profili soggettivi diretti a riverberarsi in modo specifico sull’espletamento dell’attività appaltata, con riferimento precipuo alle caratteristiche del personale, delle attrezzature e delle strutture logistiche da adibire alle prestazioni oggetto dell’appalto.
Orbene, applicando gli enunciati principi di diritto al caso di specie, ritiene il Collegio che i sopra citati criteri di valutazione dell’offerta tecnica investiti da censura – a prescindere dal rilievo che gli stessi, ad una semplice lettura delle previsioni della lex specialis e contrariamente all’assunto dell’odierna appellante, non si riducono al mero dato localizzante dell’ubicazione dell’azienda e del magazzino, ma si articolano in prescrizioni più complesse e differenziate – attengano ad aspetti organizzativi e logistici della struttura aziendale da predisporre a supporto dell’espletamento del servizio all’esame ed idonei a qualificarne sotto un profilo oggettivo la prestazione.
A fronte di siffatte caratteristiche oggettive delle prestazioni inerenti al servizio dedotto in gara, la previsione, tra i criteri tecnici di valutazione, della “struttura, organizzazione generale ed ubicazione dell’azienda ad effettivo supporto del personale residente a garanzia della continuità del servizio”e dell’“ubicazione e logistica del magazzino ad effettivo supporto del servizio”, lungi dal risolversi nella prescrizione di requisiti selettivi di tipo meramente soggettivo idonei a restringere la cerchia dei concorrenti – in funzione per così dire protezionistica – ad imprese territorialmente localizzate, costituisce il portato di esigenze logistiche, strutturali ed organizzative strettamente inerenti alla natura oggettiva delle prestazioni da assolvere dall’impresa aggiudicataria.
sentenza numero 4 del 10 gennaio 2012 pronunciata dal Tar Lombardia, Brescia
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