L’indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza costituisce, in virtù degli artt. 86, comma 3-bis, e l’art. 87, comma 4, del d. lgs. n. 163 del 2006, debitamente richiamati anche dal Tar, un adempimento imposto dalla legge.
Va poi soggiunto che l’art. 26, comma 6, del d. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (recante norme in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro), emanato in attuazione della delega prevista dall’art. 1, comma 1, della legge n. 123 del 2007, stabilisce che, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, “che deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”.
Lo scopo dell’indicazione del costo per la sicurezza è chiaramente evincibile dal quadro normativo qui sinteticamente tratteggiato.
Esso consiste nel porre la stazione appaltante nella condizione di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela di fondamentali interessi dei lavoratori.
In questa prospettiva si colloca anche il c.d. decreto sviluppo (d.l. n. 70/2011), il quale, con l’introduzione del comma 3-bis dell’art. 81 d.lgs. n. 163/06, ha chiarito, in chiave rafforzativa, la necessità di indicare gli oneri per la sicurezza, specificando che l’offerta migliore è determinata, tra l’altro, al netto di tale voce.
Ancorché non applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto di questo giudizio, la disposizione da ultimo richiamata fornisce comunque un rilevante appiglio ermeneutico anche per le procedure di affidamento precedenti nel senso della inderogabile necessità di specificare gli oneri aziendali per la sicurezza.
Tanto precisato, la sussistenza di un obbligo di legge, a presidio di esigenze di ordine imperativo, nei termini fin qui esposti, inficia i rilievi svolti a sostegno del motivo di appello, poiché rende irrilevante la circostanza che la legge di gara non avesse richiesto la ridetta indicazione, rendendosi altrimenti scusabile una ignorantia legis.
Essendo la Ricorrente Clean venuta meno a tale obbligo, l’appello da questa svolta non può essere accolto.
decisione numero 1172 del 29 febbraio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato
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