giovedì 19 gennaio 2012

competente il giudice amministrativo per un incarico di direzione lavori e coordinatore per la sicurezza

Le controversie attinenti all’affidamento di un incarico di consulenza e coordinamento progettuale di interventi relativi all’esecuzione di un’opera pubblica rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo

Ed infatti, l’art. 3, comma 36, del decreto legislativo n. 163 del 2006 include specificamente nella nozione di “procedure di affidamento” sia l’affidamento di lavori e servizi, o forniture, sia gli incarichi di progettazione mediante appalto come pure l’affidamento di concorsi di progettazione e di idee.

L’art. 91, comma 2, del medesimo decreto stabilisce che gli incarichi di progettazione e direzione lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, del decreto stesso, la quale regola un procedimento ad evidenza pubblica.

Ora, ai sensi dell’art. 244, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ora dell’art. 133 c.p.a., sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie, anche risarcitorie, relative a procedure di affidamento lavori, servizi, forniture svolte da soggetti comunque tenuti (e fra queste le Amministrazioni appaltanti), nella scelta del contraente, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.

Quale siano i soggetti tenuti, nella scelta del contraente, all’applicazione dei procedimenti ad evidenza pubblica sopra indicati lo si ricava dal già citato art. 3 del decreto 163 del 2006 che individua – tra l’altro – le amministrazioni aggiudicatrici includendo nella definizione di tale locuzione anche gli enti pubblici territoriali che, in quanto annoverati nella previsione del codice degli appalti, sono soggetti alle sue norme, si tratti indifferentemente di procedure sopra soglia o sotto soglia per i quali ultimi l’art. 122 prevede sempre, seppure in modo semplificato, una procedura ad evidenza pubblica (cfr. in ultimo Cons. Stato, Sez. VI^, 24.11.2011 n. 6211).

Il rispetto della normativa statale si impone(va) in base alla normativa sopra richiamata e l’Amministrazione comunale appaltate ne ha fatto piena applicazione richiamando espressamente l’utilizzazione della procedura dell’art. 57, comma 6; donde non vi sono dubbi sulla giurisdizione di questo Tribunale (cfr. sul punto TAR Lombardia, Milano, Sez. 3^, 10.6.2008 n. 1962).


sentenza numero 9 del 9 gennaio 2012 pronunciata dal Tar Toscana, Firenze

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