mercoledì 25 gennaio 2012

aumento della concorrenzialità e divieto di partecipare in Ati di imprese già autonome

Impossibilità di Ati alle imprese singolarmente idonee a prendere parte alla gara


La giurisprudenza (cfr. Cons. St., 19/6/09 n.4145) ha ritenuto legittimo il bando di gara laddove, in considerazione delle specifiche caratteristiche del mercato oggetto della procedura di gara e al fine di assicurare una maggiore concorrenza, non ammetta la partecipazione in r.t.i. di due o più imprese che siano in grado, “uti singulae”, di soddisfare i requisiti economici e tecnici richiesti.

Ciò, al chiaro fine di evitare che il consentire la riunione fra loro in a.t.i. alle imprese in grado di partecipare singolarmente comporti il rischio d’una restrizione della schiera dei partecipanti alla gara con conseguente riduzione della concorrenzialità.

La scelta effettuata, con la clausola “de qua”, dalla stazione appaltante, è del resto nel senso di quanto indicato dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AS251 del 30/1/03) secondo cui, pur essendo i raggruppamenti temporanei di impreese uno strumento idoneo ad accentuare il confronto concorrenziale tra i partecipanti alle pubbliche gare, le stazioni appaltanti possono valutare di prevedere una limitazione alla possibilità di associarsi in a.t.i. per le imprese che, come singole, sarebbero in grado di partecipare alla gara. Nella specie, l’esito negativo della precedente procedura di affidamento, andata deserta in relazione al fatto che era pervenuta una sola offerta valida, ha quindi spinto l’amministrazione a inserire la clausola in questione proprio per garantire maggiore concorrenzialità.

Tenuto conto, pertanto, della ratio anti-monopolistica e pro-concorrenziale del RTI, volta ad ampliare il novero degli offerenti ed accentuare, per tale via, il confronto concorrenziale in sede di gara, appare legittimo che le stazioni appaltanti, e nella fattispecie CONSIP, pur nel silenzio della legge, limitino la possibilità di associarsi in RTI da parte di due o più imprese che singolarmente sarebbero in grado di soddisfare i requisiti finanziari e tecnici per poter partecipare alla gara. D’altra parte, l’imposizione di limiti al ricorso all’istituto del RTI è conforme alla stessa ragion d’essere della gara, che è quella di garantire che la fornitura pubblica abbia luogo alle condizioni che emergono come risultato di un confronto concorrenziale tra una pluralità di fornitori alternativi.

Solo in presenza di esigenze eccezionali dell’amministrazione - che andrebbero debitamente motivate nel bando, in modo da esplicitare le ragioni per cui, nella specie, il raggruppamento delle imprese singolarmente idonee a prendere parte alla gara può avere di per sé una valenza per così dire “virtuosa” – potrebbe ammettersi, in via del tutto straordinaria, il raggruppamento anche tra imprese che singolarmente possiedono i requisiti richiesti dal bando

Al di fuori di queste ipotesi, tale previsione del RTI sarebbe contraria alla ratio dell’istituto.

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